Anno prova docenti, ruolo del dirigente scolastico nella formazione iniziale. La ripetizione dell’anno deve essere motivata

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di Katjuscia Pitino  Orizzonte Scuola,  12.11.2015.  

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Il decreto n.850 del 2015, nel definire le modalità di valutazione del personale docente ed educativo nel periodo di formazione e di prova, traccia anche i compiti spettanti al dirigente scolastico nella nuova procedura formativa.
E’ appunto nell’art.15 del decreto che sono riassunte le linee di azione che i dirigenti scolastici dovranno svolgere:

  • organizzare le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor;
  • svolgere le attività per la valutazione del periodo di prova, secondo le procedure di cui al presente decreto;
  • visitare le classi dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova.

Alle seguenti indicazioni operative di massima, andando a ritroso, nella lettura del decreto è possibile rilevare, in modo chiaro, l’esercizio della funzione dirigenziale nei percorsi di formazione iniziale dei docenti.

Compiti dirigenziali
Al dirigente scolastico compete verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-immessi in ruolo, tenendo conto dei criteri indicati nell’art. 4 del decreto n. 850:
a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; pertanto il dirigente dovrà mettere a disposizione del docente neo-assunto tutta la documentazione afferente alla didattica e alla progettazione educativa, sia nella dimensione disciplinare che in quella collegiale e che gli potrà tornare utile nella stesura della sua programmazione annuale, in primis quindi, il piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Il possesso di tali competenze è rimesso nelle mani del tutor che avrà, nel corso del periodo di formazione e di prova, contatti più diretti con il docente.
b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; la verifica di questo ambito trasversale alla didattica è meglio specificata nel comma 3 dello stesso articolo ove è precisato che “sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica”.Questo campo d’azione così delicato, ai fini di una corretta valutazione finale, andrà pianificato e monitorato attentamente dalle due figure più prossime alla valutazione del neo-docente ossia il dirigente scolastico e il tutor designato. Per l’appunto sarebbe auspicabile la definizione di un percorso formativo, atto a rilevare, in maniera oggettiva e circostanziata, la dimensione soggettiva del docente nel suo agire, manifestata quindi sul piano collaborativo e relazionale. A tutti i livelli valutare il senso della collegialità, l’input alla progettualità, il saper fare nei luoghi della didattica nonché il sostegno attivo dato al miglioramento dell’istituzione scolastica, anche in termini di ‘bene’ prodotto.
c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; ossia il corretto esercizio dei diritti e doveri, a livello contrattuale, così come richiesto dal DPR n.62 del 2013, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dello stesso Regolamento interno all’istituzione scolastica.
d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti; verifica dunque degli obiettivi di formazione calibrati sulle esigenze del neo-docente. Su questo ambito puntualizza meglio l’articolo 5 del decreto.

Il patto per lo sviluppo professionale
Come indicato nell’art.5, la definizione di tale patto ricade sul dirigente scolastico, ma sulla base di un primo bilancio di competenze tracciato dal docente neo-assunto, con la collaborazione del docente tutor. Il suddetto bilancio, redatto sotto forma di un’autovalutazione strutturata, servirà ad elaborare, in modo più coerente, il progetto di formazione in servizio.
Di conseguenza, vista la natura pattìzia espressa nel decreto, “il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge”.

 

Procedure per la valutazione periodo di formazione e di prova

Convocazione del Comitato
Per la valutazione del periodo di prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche e la conclusione dell’anno scolastico, il dirigente convoca il Comitato che dovrà, previa lettura di tutta la documentazione relativa al percorso formativo ossia il portfolio professionale, esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il parere del Comitato non è vincolante per il dirigente che può discostarsene con atto motivato.

Presentazione di una relazione sulle esperienze maturate dal docente
Il dirigente darà contezza nella sua relazione, redatta per ciascun docente neo-immesso,“delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere” (art.13).

Valutazione finale
Il dirigente scolastico può emettere provvedimento motivato di conferma in ruolo; in caso contrario, provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. In quest’ultimo caso dovranno emergere le criticità emerse e le forme di supporto e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo (art.14).
Qualora, nel secondo periodo di prova, dovessero risultare gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva”(art.14).

Comunicazione del provvedimento al docente neo-assunto
Il provvedimento, qualunque sia la sua natura, dovrà essere adottato e comunicato dal dirigente scolastico all’interessato, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.

Responsabilità connesse alla funzione dirigenziale
L’art.14 sottolinea che “la mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità”. In questo senso è opportuno che la partecipazione del dirigente al periodo di formazione e di prova sia svolta in modo dettagliato in ogni sua fase, come è giusto che sia in ogni procedimento amministrativo.

Anno prova docenti, ruolo del dirigente scolastico nella formazione iniziale. La ripetizione dell’anno deve essere motivata ultima modifica: 2015-11-12T21:56:05+01:00 da
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