Anno scolastico 2021/22 e misure minime di sicurezza

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 26.9.2021.

Mascherine, distanziamento interpersonale e le altre misure.

Il Decreto 111/2021, convertito in Legge, al fine di garantire lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e di prevenire la diffusione dell’infezione nelle istituzioni scolastiche individua misure di sicurezza minime da adottare fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, le misure minime di sicurezza sono costituite da:

  1. obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive (per ulteriori deroghe rispetto a tale previsione, si veda infra).
    Rispetto a quanto previsto in precedenza, si precisa ora che l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale riguarda i bambini a partire dalla scuola primaria (e non più a partire da 6 anni di età) e si introduce (anche) l’eccezione relativa allo svolgimento delle attività sportive (che in precedenza era stata comunque prevista, in generale, e non con specifico riferimento all’ambito scolastico o universitario).Quanto alla tipologia di mascherina, nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con DM 257 del 6 agosto 2021, si fa presente che per gli studenti il Comitato tecnico scientifico conferma la “mascherina di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento)”. Per il personale scolastico, invece, il dispositivo di protezione è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.
    Infine, nel Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/2022), siglato dal Ministero dell’istruzione e da alcune sigle sindacali il 14 agosto 2021, si dispone che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, inclusi i docenti.
  2. Nel caso siano presenti alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è prevista la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado.
  3. Raccomandazione di rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
    Per il precedente a.s., il DM 39 del 26 giugno 2020, con il quale era stato adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, aveva fatto presente che il distanziamento fisico fra gli studenti, in base alle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico, era inteso come “1 metro fra le rime buccali degli alunni”.
    Rispetto a quanto previsto in precedenza, la regola del metro di distanziamento può essere ora derogata per ragioni strutturali-logistiche. Al riguardo, il già citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 dispone che non possono essere previste deroghe laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e, in particolare, nelle mense. Raccomanda, poi, ove possibile, di osservare una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.
    Il già citato Protocollo di intesa ha fatto presente, richiamando il verbale n. 31 del 25 giugno 2021 del Comitato tecnico scientifico, che “Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili”;
  4. Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari (ma non anche nei locali dei servizi educativi per l’infanzia) ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.
    Al riguardo, la già citata nota tecnica ha fatto presente che «In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”»

A sua volta, l’art. 1 comma 3, dispone che i protocolli e le linee guida, possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, inclusa la deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

Con riferimento a questa possibilità, si evidenzia, anzitutto, che si fa riferimento solo a due delle tre fattispecie che determinano il possesso di un certificato verde COVID-19, che, peraltro, non è qui citato (non è, infatti, contemplata la fattispecie dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare, con risultato negativo).

Conseguentemente, non risulta chiaro in che modo tali circostanze possano essere accertate dal momento che in nessun modo è prevista l’esibizione del green pass da parte degli studenti e, tra l’altro, la certificazione verde viene rilasciata anche nel caso di esito negativo del tampone.

 

.

.

.

.

.

.

 

Anno scolastico 2021/22 e misure minime di sicurezza ultima modifica: 2021-09-26T16:47:31+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl