Aspettativa per altro lavoro, dura un anno anche se la si chiede dopo il 1° settembre

Orizzonte_logo14 Orizzonte Scuola, 27.9.2019

– Aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova: quale durata?

Aspettativa

L’articolo 18, comma 3 del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18 per quanto in esso non previsto, prevede che il dipendente è collocato, a domanda, in aspettativa, per un anno scolastico, al fine di svolgere  l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo
di prova. 

L’aspettativa è senza retribuzione, per cui interrompe l’anzianità di servizio e la progressione di carriera.

Anno sabbatico per docenti e Dirigenti. La guida

Durata

L’aspettativa, come detto sopra, ha la durata di un anno scolastico; nel caso in cui la richiesta del lavoratore sia di durata inferiore, la stessa aspettativa  esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico.

Così ha affermato l’Aran in risposta ad un preciso quesito:

Infatti, la dizione letterale della norma “per un anno scolastico” si riferisce alla natura dell’aspettativa, la quale, pur essendo richiesta per un più breve periodo, come nel caso de quo, comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico.

L’aspettativa, infine, una volta fruita anche per un periodo inferiore all’anno scolastico, non potrà essere prorogata.

Docente in aspettativa non retribuita. Quando può svolgere un altro lavoro

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

Aspettativa per altro lavoro, dura un anno anche se la si chiede dopo il 1° settembre ultima modifica: 2019-09-27T06:51:15+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl