Assemblee sindacali: la partecipazione entro le 10 ore per anno scolastico non interrompe il servizio

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 14.10.2023.

Gilda Venezia

La partecipazione alle assemblee sindacali è un diritto di tutti i lavoratori.

Per quanto concerne i lavoratori della scuola, l’art. 8 del CCNL comparto scuola prevede che:

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese”.

Pertanto, i lavoratori hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro per un massimo di 10 ore in ciascun anno scolastico senza avere alcuna decurtazione dello stipendio.

Nella stessa scuola non possono essere tenute più di due assemblee per mese e per lo stessa categoria di personale (ATA o docenti). Il limite va quindi considerato distintamente per le due categorie di personale, docente ed educativo da una parte e ATA dall’altra. Se le assemblee sono indette distintamente per le due diverse tipologie, si potranno tenere due assemblee per ciascuna delle due categorie.

ORARI DI SVOLGIMENTO

Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea (es: le prime due\tre ore di lezione o le ultime due\tre ore di lezione).

Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello suddetto, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.

DURATA

Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti delle 10 ore complessive per anno scolastico.

Quindi i tempi di percorrenza necessari per il raggiungimento della sede dell’assemblea o i tempi di ritorno nella sede di servizio possono essere comprese nella durata dell’assemblea, nei limiti della durata massima stabilita dalla contrattazione collettiva regionale (di solito, l’assemblea viene indetta per n. 2 ore più 1 ora per gli spostamenti).

Il monte ore individuale di 10 ore annuali e la durata massima di 2 ore si riferiscono al tempo effettivo di 60 minuti e non alla unità oraria delle lezioni, che può anche essere inferiore. Se l’assemblea è convocata, ad esempio, alle prime due ore di lezione dalle 8.10 alle 10, ai fini del monte ore individuale conta 1 h 50’ e non 2 ore.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive 48 ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di 48 ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

ADESIONE DEL PERSONALE

Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

Benché la normativa non lo preveda, solitamente nella circolare il Dirigente scolastico stabilisce un termine entro il quale i docenti dovranno far pervenire l’eventuale adesione. Si tratta di un termine ritenuto congruo per assicurare un’adeguata organizzazione dell’orario di servizio per la giornata di assemblea sindacale.

LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA SINDACALE É SEMPRE CONSIDERATA ATTIVITÀ DI SERVIZIO?

L’ARAN con l’orientamento n. CQRS159, ha fornito indicazioni in merito alla circostanza che la partecipazione all’assemblea sindacale si consideri o meno attività di servizio.

In estrema sintesi, la partecipazione all’assemblea sindacale è aperta a tutti i lavoratori interessati. Per i docenti in servizio nell’orario in cui si svolge l’assemblea, per i quali si avrà la decurtazione del monte ore dal monte ore di 10 ore, la partecipazione si considera attività di servizio e, conseguentemente, non determinerà alcuna decurtazione della retribuzione e alcuna interruzione del servizio nemmeno se l’assemblea sindacale copre per intero le ore di servizio del docente.

La partecipazione all’assemblea sindacale dei docenti è sempre considerata attività di servizio?
La partecipazione alle stesse è aperta a tutti i lavoratori interessati, rientranti nella tipologia professionale cui l’assemblea è rivolta.
Tuttavia, occorre distinguere tra i docenti che nell’orario in cui si svolge l’assemblea sono tenuti a rendere una prestazione lavorativa, da quelli che, invece, nella medesima fascia oraria non sono in servizio.
A titolo esemplificativo, si ipotizzi che l’assemblea sia fissata dalle 8.00 alle 10.00 e che alcuni docenti debbano rendere la prestazione lavorativa dalle 8:00 alle 13:00 mentre altri dalle 11:00 alle 16:00. In tal caso:

  • i docenti che lavorano dalle 8.00 alle 13.00 per partecipare all’assemblea dovranno fruire dei permessi previsti al citato art. 8 del CCNL del 29 novembre 2007. In particolare, ai fini della corretta decurtazione del monte ore del singolo lavoratore, occorre fare riferimento alle ore di lavoro del docente che coincidano con le due ore in cui si svolge l’assemblea. Sotto tale profilo si ricorda che l’impegno del docente non è limitato alle sole ore di insegnamento effettivo ma comprende anche le attività funzionali alla prestazione di insegnamento (cfr. art. 28 del CCNL 29 novembre 2007);

  • per quanto attiene, invece, ai docenti che lavorano dalle 11.00 alle 16.00, gli stessi potranno liberamente partecipare all’assemblea senza alcuna decurtazione di ore di permesso dal proprio monte ore ma, allo stesso tempo, saranno tenuti a rendere l’intera prestazione lavorativa prevista per la giornata, atteso che la stessa è programmata in un orario non coincidente con quello dell’assemblea.

 

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