Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 3.4.2017
– Alcuni nostri lettori ci chiedono se e come gli organi collegiali della scuola possano correre il rischio di produrre atti nulli e quindi privi di efficacia.
Per rispondere alla domanda, è necessario innanzitutto chiarire che per “atto nullo” si intende qualsiasi atto privo dei suoi elementi essenziali che, in linea generale, sono la forma scritta, la motivazione e la competenza del soggetto.
Per esempio, può essere nulla una delibera con la quale il collegio dei docenti decide la bocciatura (o la promozione) di un alunno, in quando l’organo competente in materia non è il collegio ma il consiglio di classe.
Anche una delibera con cui il consiglio di istituto assume decisioni di carattere didattico potrebbe essere un atto nullo dal momento che in ambito didattico la competenza è esclusiva del collegio (viceversa il regolamento di istituto deve essere deliberato dal consiglio e non dal collegio).
Un atto nullo è automaticamente inefficace e non può far insorgere obblighi di nessun genere a carico di nessuno: non è dunque obbligatorio rispettare un regolamento che sia stato adottato da un organo che non ne ha competenza.
A differenza degli atti illegittimi, che possono essere impugnati solo da chi ne abbia interesse, gli atti nulli possono essere impugnati da chiunque. Anche con una semplice richiesta indirizzata al responsabile della struttura amministrativa in cui si è formato l’atto. Per esempio chiunque potrebbe segnalare il caso di delibera nulla del collegio dei docenti o del consiglio di istituto al direttore dell’Usr o allo stesso dirigente scolastico.
Diverso è il caso delle delibere illegittime che, invece, presentano vizi di altro genere: in tal caso, trattandosi di atti a carattere definitivo, possono essere impugnati esclusivamente di fronte al TAR.
Ma perchè mai i docenti dovrebbero preoccuparsi di questi aspetti?
La risposta è semplice: i soggetti danneggiati da una delibera nulla o illegittima potrebbero ricorrere al giudice e chiedere il riconoscimento del danno.
In tal caso sono esenti da responsabilità solo coloro che hanno votato contro (la responsabiltià e a carico sia di chi ha votato a favore sia di chi si è astenuto).
La conclusione è semplice: quando in collegio o in consiglio si deve alzare la mano per approvare, è sempre bene riflettere qualche secondo.
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Attenti a deliberare: si rischia di pagare i danni ultima modifica: 2017-04-03T21:59:31+02:00 da