di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 28.8.2015
Analizziamo i casi in cui il docente è obbligato a prendere servizio il 1 settembre. Per gli altri docenti non c’è alcun obbligo, a meno che non siano state programmate delle attività.
Presa di servizio il 1 settembre
- Docente neo immesso in ruolo negli anni scolastici 2014/15 e 2015/16: deve assumere servizio il 1 settembre 2015 nella sede assegnategli per l’a.s. 2015/16 (il docente assunto nell’a.s. 2014/15 assume servizio il 1 settembre anche se la scuola coincide con quella in cui ha svolto l’anno di prova).
- Docente titolare nella scuola X assegnato o utilizzato in altra sede per l’a.s. 2014/15: deve assumere servizio il 1 settembre 2015 nella sede X ovvero quella di titolarità.
- Docente titolare nella scuola X collocato per l’a.s. 2014/15 in aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca ecc.: deve assumere servizio il 1 settembre 2015 nella scuola X anche se scuola di titolarità.
- Docente neo immessa in ruolo o assegnata ad altra sede rispetto a quella di titolarità ma collocata in congedo per maternità (compresa l’interdizione per gravi complicanze): non ha obbligo di assumere servizio, neanche successivamente al 1 settembre. La presa di servizio si deve intendere effettuata.
- Docente che ha chiesto per l’a.s. 2015/16 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2015 non ottiene il relativo decreto: deve assumere servizio nella scuola di titolarità.
Dal 1 settembre al giorno prima che inizino le lezioni non vi è comunque alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 24 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente). Successivamente al 1 settembre i docenti saranno presenti a scuola solo in ordine alle eventuali attività programmate.
Per tutti gli altri docenti, cioè a tempo indeterminato che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno terminato il precedente anno scolastico.
Per tali docenti, non esiste:
- Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola).
- Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 1 settembre 2015 a meno che, ovviamente, in questa data non sia stato calendarizzato un incontro collegiale.
- Alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 24 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente). Dal 1 settembre al giorno prima che inizino le lezioni i docenti saranno presenti a scuola solo in ordine alle eventuali attività programmate.
È utile infine precisare che tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezioni, dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).