Bonus 200 euro lavoratori dipendenti: Circolare INPS del 24 giugno

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 25.6.2022.

Bonus 200 euro indennità una tantum per i lavoratori dipendenti: l’INPS ha pubblicato la Circolare N. 73 del 24 giugno 2022.

Gilda Venezia

Bonus 200 euro, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha provveduto a pubblicare in data 24 giugno la Circolare N. 73 avente come oggetto ‘Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 – Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti’.

Bonus 200 euro indennità una tantum: Circolare INPS N. 73 del 24 giugno

Nella premessa della Circolare, vengono citati gli articoli 31 e 32 del Decreto Legge N. 50 del 17 maggio dove si prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti.

In particolare, l’articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto e che, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.

Inoltre, l’articolo 32, commi da 1 a 7, del sopra citato Decreto Legge n. 50/2022 stabilisce la corresponsione di una indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.

Gli interessati devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

Bonus 200 euro lavoratori dipendenti

Il decreto-legge n. 50/2022 ha previsto, all’articolo 31 comma 1, quanto segue: “Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di
non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

L’articolo 31 prevede che l’indennità sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

Pertanto, stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la
retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.
Per l’individuazione dei trattamenti di cui all’articolo 32 e dei requisiti legittimanti il pagamento dell’indennità una tantum in favore dei titolari dei predetti trattamenti, si rinvia alle Parti II e III della presente circolare.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il datore di lavoro riconoscerà l’indennità una tantum ai propri lavoratori dipendenti, aventi diritto all’esonero di cui al predetto comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore), senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione.

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati (cfr. l’art. 30 e seguenti del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81), dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura agevolata di cui alla legge n. 234/2021 trova applicazione – mese per mese – per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 43/2022.

Ci si riferisce, quindi, ai lavoratori destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità in trattazione.

Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è stato così previsto:
“L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.
Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui
all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.

Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.
Si osserva, infine, che l’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021”.

A tal proposito, si rileva che quanto previsto dall’articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.
Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 32.
Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.

L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, nei differenti casi sopra precisati, come anticipato, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Qui di seguito, riportiamo il testo integrale della nuova Circolare INPS sul bonus 200 euro.

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Bonus 200 euro lavoratori dipendenti: Circolare INPS del 24 giugno ultima modifica: 2022-06-26T05:35:57+02:00 da

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