di Lucrezia Di Dio, Orizzonte Scuola, 23.4.2016
– Le spese di istruzione Universitaria che godono della detrazione del 19% sulla dichiarazione dei redditi sono rimaste immutate rispetto lo scorso anno.
Le spese di istruzione universitaria ammesse sono:
- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione, effettuati presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella pagata per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.
- Master;
- Dottorati di ricerca;
- Test di ammissione alle università;
- Canoni di locazione per studenti fuori sede.
Per le spese sostenute in Università private le spese sono detraibili facendo, però, riferimento alla spesa che si sarebbe sostenuta per la frequenza degli analoghi corsi presso l’università statale più vicina al domicilio fiscale del contribuente. L’importo detraibile massimo è quello del corso di studi analogo nell’istituto statale.
Cosa fare se per pagare queste spese di perfezionamento e di istruzione si è utilizzato il bonu docenti di ruolo di 500 euro? Le spese sono comunque detraibili e in quale misura?
Trattandosi di “beneficio” per la frequenza di corsi universitari o di perfezionamento o master, la spesa universitaria detraibile deve essere inserita in dichiarazione dei redditi al netto del “bonus” quindi possono essere portate in detrazione soltanto le spese sostenute realmente dal contribuente senza contare quelle coperte dal bonus 500 euro.
Bonus 500 euro docenti di ruolo: spese di istruzione che si possono detrarre nel 730 ultima modifica: 2016-04-23T07:37:32+02:00 da