Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 21.6.2016
– Il modello offerto da Orizzonte Scuola per la rendicontazione è la giusta via da seguire per la questione del noto bonus da 500 euro.
Come è noto lo stanziamento del citato bonus è nominale per ciascun docente e le spese relative all’ as. 2015/2016 dovranno essere rendicontate entro il 31 Agosto 2016, anche se il bonus è spendibile entro il 31 agosto del 2016.
Nella continua attesa di conseguire indicazioni precise in merito alle modalità di rendicontazione da parte del Ministero, che comunque saranno delle semplici indicazioni, dunque non vincolanti, la maggior parte delle scuole hanno suggerito ai docenti di produrre la seguente documentazione:
1) Fattura intestata all’interessato/a con la descrizione analitica del prodotto acquistato; sulla fattura deve essere riportata la seguente dicitura ”acquisto effettuato con il Bonus di cui alla Legge 107/2015”;
2) Scontrini fiscali parlanti, con la descrizione precisa del bene acquistato.
Una cosa è certa, le indicazioni del MIUR oramai sono tardive, la maggior parte dei docenti hanno provveduto ad utilizzare se non tutto, certamente buona parte del bonus, e sicuramente non potranno avere efficacia retroattiva le indicazioni ministeriali. A ciò si aggiungono anche alcuni problemi.
Per esempio vi è della giurisprudenza che in merito al carattere probatorio dello scontrino ha affermato che “ non può rinvenirsi nel rilascio dello scontrino depositato agli atti, posto che, dallo stesso non è dato ricavare, senza margini di incertezza – in assenza della chiara enunciazione del fatto, tramite l’adozione, nel corpo del medesimo atto, di termini quali “pagato” o altri equipollenti – la dimostrazione del pagamento, non ‘implicando’ necessariamente, per le ragioni espresse, il rilascio di quel documento, la dimostrazione del fatto da provare.
Ciò significa che a tale documento, ove questo sia in possesso del fruitore della prestazione, come nel caso in esame, non può che conferirsi valore di prova presuntiva – magari grave e precisa in termini di efficacia rappresentativa – suscettibile, però, di prova contraria, anche a mezzo testimoni” oppure la Cassazione nel 2014 che l’emissione dello scontrino fiscale non è prova di per sé dell’avvenuto pagamento del bene acquistato. Discorso diverso è per lo scontrino utilizzato di norma per l’acquisto di farmaci ed offre al contribuente la possibilità di detrarre le spese delle tesse presenti sui medicinali.
Il problema è che questo tipo di scontrino, noto come scontrino parlante, non viene emesso da tutti i commercianti. Altro problema lo si registra con la fatturazione. E’ il caso di ricordare che la fattura differita può essere emessa con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate da un unico soggetto nello stesso mese solare. La fattura differita va inoltre emessa e registrata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni vengono realmente effettuate delle prestazioni, ma indicando comunque il mese di riferimento per l’operazione.
Dunque qui si rischia un gran pasticcio, e la responsabilità non è certamente del personale docente, un pasticcio che da un lato può comportare la possibilità che i docenti a fare data dal prossimo anno scolastico si vedranno detratti i fondi di cui al bonus per l’anno scolastico interessato se emergeranno non conformità, oppure che si provvederà a spendere ancora per non perdere il bonus dell’anno prossimo attingendo dal proprio ordinario stipendio base.
Cosa buona e giusta sarebbe per questo anno scolastico limitarsi ad una semplice auto-dichiarazione come indicata in premessa, producendo gli scontrini, fiscali o parlanti che siano, stante il principio di valore di prova presuntiva, le eventuali ricevute di acquisto e per il prossimo anno scolastico, a decorrere dal primo settembre 2016, ottemperare semplicemente la Legge 107 del 2015, ovvero fornire a tutti i docenti una card elettronica personale come indicato dalla Legge e specificato dal decreto del 23 settembre 2015.
Bonus 500 euro e rendicontazione, il problema degli scontrini non nominativi ultima modifica: 2016-06-21T08:54:27+02:00 da