Bonus stipendiali per merito, a premiare sarà il Dirigente: vediamo come. I criteri sono già presenti nel contratto scuola

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di Katjuscia Pitino,  Orizzonte Scuola,  1.9.2015

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La legge 107 del 2015 ha novellato l’art.11 del D.Lgs. n.297 del 1994, inerente il Comitato per la valutazione dei docenti, assegnando a tale organo collegiale il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di alcuni parametri indicati rispettivamente nelle lettere a), b) e c) del comma 129 della legge.

Non appena costituito, il comitato dovrà procedere a definire tali criteri che il dirigente scolastico non potrà ignorare al momento di assegnare al personale docente il bonus (comma 127), predisponendo motivata valutazione.

Le indicazioni circa i criteri da individuare, attribuiti all’intero comitato (docenti, genitori e studenti compresi) e la motivata valutazione che il dirigente dovrà produrre a sostegno della sua scelta si introducono nella neo legge come deboli ed insignificanti elementi di uno sfondo legislativo che vorrebbe definirsi ingenuamente garantista, in omaggio ad una sedicente trasparenza ed imparzialità.

Viene infatti da riflettere su alcuni aspetti legati alla valorizzazione e ai criteri:

  • leggendo attentamente l’art.11, così com’è stato novellato, presenta la fisionomia di un comitato solo apparentemente democratico; nei fatti l’organo, in merito alla valorizzazione dei docenti, acquisisce solo il compito di individuare i criteri, restando, in seguito, muta la sua operatività. Forse a garanzia del fatto che i membri del comitato potrebbero essere essi stessi destinatari del merito, quindi si verrebbe a configurare la fisionomia di un organo che si auto-valuta e si auto-attribuisce il merito.
  • Inoltre è stata eliminata non si sa perché anche la garanzia della verbalizzazione degli atti dell’organo, presente al contrario nel vecchio articolo 11, prima che intervenisse l’impatto innovatore della legge. Allora chi verbalizzerà questi atti del comitato? Ricordando che esso stesso viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (si veda il comma 129) e che la verbalizzazione negli organi collegiali è prevista come esplicita norma di legge giacché l’art.2700 del c.c. che disciplina l’efficacia dell’atto pubblico, stabilisce che esso fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti, avvenuti in sua presenza.

Presidente e segretario non coincidono in una stessa persona, il dirigente scolastico presiede l’organo e il segretario verbalizza la seduta. Il verbale viene sottoscritto da entrambi.

  • Il dirigente scolastico assegna il bonus per la valorizzazione dei docenti, ma tale prerogativa non ricade all’interno dell’art.11, essendo espressa al contrario nel comma 127 della legge ove è scritto che l’assegnazione avviene sulla base di motivata valutazione. Implicitamente il dirigente scolastico sembrerebbe non obbligato a motivare la sua scelta all’organo collegiale che pure ha concorso alla determinazione dei criteri, creando così una netta divaricazione tra l’organo che dà l’input alla valorizzazione e il dirigente scolastico, unico soggetto investito dal potere di assegnare il bonus.

Pertanto a chi dovrà rendere conto il dirigente scolastico?

Al comma 130 leggiamo che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale; intuiamo ma non lo leggiamo che la motivata valutazione sarà prodotta ad uso e consumo degli uffici scolastici regionali e servirà a stilare le linee guida. Il dirigente scolastico potrà pacificamente decidere in virtù del potere discrezionale che la legge 107 gli conferisce.

  • Il bonus o compenso accessorio sarà privato dalla sua natura di atto negoziale, rimesso nelle mani del potere discrezionale del dirigente scolastico con il risultato di aumentare il grado di conflittualità tra i docenti meritevoli e non.

Individuazione dei criteri

Passiamo alle indicazioni sui criteri di valorizzazione del merito forniti dal legislatore, premettendo che non sono innovativi perché ricavabili anche nel CCNL comparto scuola 2006-2009.

L’intenzione è quella di scardinare progressivamente il compenso accessorio dalla contrattazione, consegnando esclusivamente la sua attribuzione nelle mani del dirigente scolastico.

L’art.11 presenta alcuni indicatori cui fare riferimento per la definizione dei criteri:

  • qualità dell’insegnamento;
  • contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché successo formativo e scolastico degli studenti;
  • risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  • responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

I principi da cui partire ai fini della valorizzazione del merito sono stati già selezionati dal legislatore, ma al comitato spetta l’onere di renderli misurabili ed oggettivi, contestualizzandoli alla realtà scolastica.

Così ad esempio la qualità dell’insegnamento da norma generalizzata è giusto che comprenda dei sottocriteri più specifici; il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica esige una individuazione degli ambiti ritenuti importanti per la crescita dell’istituto: qualità dell’offerta formativa, particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica, tanto per riprendere alcuni elementi già presenti nell’art.88 del CCNL; apporto fornito al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi di innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro in aula e al miglioramento dei livelli di apprendimento (art.31 del CCNL).

La diffusione di buone pratiche didattiche richiede una rendicontazione ad personam.

Di tutt’altra natura è la valorizzazione del merito relativa alla responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico: tale indicazione fa presupporre che i destinatari del bonus potrebbero essere anche i docenti individuati ai sensi del comma 83 della Legge 107; quindi nella percentuale del 10% potrebbero essere conglobati anche i cosiddetti docenti meritevoli e poiché scelti dal dirigente scolastico è più facile che proprio questi ultimi siano i diretti destinatari del merito. Gli eletti della tavola rotonda!

In ultimo, il criterio sulle responsabilità relative alla formazione del personale viene a delineare un aspetto interessante della funzione docente ossia il docente promotore di conoscenze e competenze; formula già articolata nell’art.32 del CCNL “Ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali”. Sorge il dubbio se ciascun docente potrà in futuro autocandidarsi e proporre un proprio piano di formazione al personale dell’istituzione scolastica di appartenenza o ad altra istituzione e se tale iniziativa potrà essere considerata all’interno del criterio indicato nell’art.11 del comitato e di conseguenza l’attività del docente poter concorrere al beneficio del bonus.

Bonus stipendiali per merito, a premiare sarà il Dirigente: vediamo come. I criteri sono già presenti nel contratto scuola ultima modifica: 2015-09-02T07:34:22+02:00 da
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