Brutte abitudini estive ed obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni

Gilda Venezia

 dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 4.6.2022.

I docenti possono essere impegnati solo in attività previste dal piano annuale.

Non passare l’estate a scuola, prima passa da noi

Gilda Venezia

Ci stiamo avvicinando al termine delle lezioni scolastiche e ci è stato segnalato che in più scuole esiste la tendenza ad interpretare in maniera fantasiosa e creativa il fatto che gli insegnanti siano in servizio fino a tutto il mese di giugno. Affinché i colleghi si preparino in anticipo a fronteggiare eventuali richieste arbitrarie, riproponiamo alcuni semplici punti contrattuali.

In molte scuole primarie vige la regola secondo cui i docenti devono comunque essere presenti a scuola per “fare qualcosa” di non ben definito che non è contemplata nel contratto.

Ci sono scuole ove i dirigenti chiedono ai colleghi di riordinare biblioteche ed armadi, sistemare aule, compiere traslochi, svolgere riunioni fiume sulla Riforma, partecipare ad aggiornamenti sulla Sicurezza fuori tempo massimo, organizzare incontri per definire i tutor, stabilire gli orari e quanto si possa immaginare di gratuito per avviare la Riforma che da tempo noi definiamo “a costo zero”.

Fermo restando che chiunque deve essere messo nelle condizioni di decidere se fare volontariato o  svolgere una professione, queste sono le regole a cui attenersi, e nessuno può obbligare i docenti a lavorare GRATIS in mansioni di cui non compare traccia negli obblighi contrattuali, sono dunque frutto di arbitrarie attribuzioni di alcuni dirigenti.

Cosa dice il contratto

Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dal CCNL 2006-09 e ricordiamo a tutti che niente può essere richiesto agli insegnanti che non sia contemplato dal contratto. Pertanto l’arrivo dell’estate non obbliga gli insegnanti ad attenersi a nuove norme, spesso giustificate, caldeggiate e decise dai Dirigenti scolastici che, come nelle filande di una volta, vorrebbero imporre la loro personalissima interpretazione delle norme.

Le attività funzionali all’insegnamento comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa lo preparazione dei lavori degli organi collegiali, lo partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adattate dai predetti organi.

Tali articoli prevedono che:

  • l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”, e che
  • le attività collegiali e funzionali all’insegnamento sono quelle stabilite esclusivamente dal piano annuale deliberato dal collegio dei docenti ad inizio anno scolastico (il piano può essere modificato, sempre con deliberazione dallo stesso organo collegiale, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze).

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle Organizzazioni sindacali

Quali sono le attività obbligatorie

Pertanto, nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive deliberate e previste dal piano delle attività, e precisamente:

  • eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
  • scrutini, esami e adempimenti connessi;
  • riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
  • eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
  • attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.

Non è quindi ipotizzabile l’imposizione della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.

CHE FARE?

Com’è noto l’attività degli insegnanti si estrinseca non solo nelle attività d’insegnamento ma anche nelle attività funzionali all’insegnamento così come definite dagli artt. 28 e 29del CCNL 2006-09.

Il primo passo importante è quello di contare le ore già effettuate in base al PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ che contiene le attività obbligatorie “funzionali all’insegnamento” calendarizzate e distribuite nel corso di tutto l’anno scolastico.

Il Piano Annuale delle Attività può contenere impegni del personale docente relativi ad attività aggiuntive = facoltative (quelle che verranno poi retribuite con il fondo d’istituto). Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Dunque non può essere stilato, da parte del D.S., un calendario che preveda impegni per il mese di giugno che non fossero già stati preventivamente deliberati nel piano annuale di inizio anno.

Il piano non c’è?

Oppure non è stato votato dal Collegio Docenti?

Nessuno è tenuto a svolgere queste attività.

Se il piano esiste, occorre verificare che sia stato correttamente deliberato e che contenga esplicitamente gli obblighi di servizio.

Dalla norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna che i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni ma solo ed esclusivamente per le attività programmate e deliberate nel piano annuale delle attività.

Tutte le altre attività richieste non hanno carattere di obbligatorietà, non possono essere imposte, neppure nel caso fossero inserite nel Piano come ore, a pagamento, oltre le 40 perché tutte le ore aggiuntive sono facoltative.

Nel caso il D.S. insista, consigliamo di inviare un atto di rimostranza chiedendogli un ordine scritto per la partecipazione alle riunioni in ore che sforino le 40 obbligatorie, potremo così richiederne il pagamento.

Ricordiamo a tutti che gli insegnanti hanno il compito di insegnare, non di tenere in ordine la scuola.

Contattateci subito presso la nostra sede, si tratta di una violazione contrattuale che combattiamo in tutta Italia.

 

Gilda degli insegnanti di Venezia

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Brutte abitudini estive ed obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni ultima modifica: 2022-06-04T05:06:09+02:00 da

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