Caduta alunno: la mera ricostruzione del fatto è insindacabile in sede di legittimità

di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 11.2.2020

– Si torna a parlare di responsabilità della scuola nelle ipotesi di alunno che subisce un danno a causa di un anomalo comportamento posto in essere da un compagno di classe. Nel caso sottoposto all’esame della Corte di cassazione, deciso con ordinanza n. 32727 del 12 dicembre 2019, la responsabilità dell’amministrazione scolastica è stata esclusa e i Giudici di legittimità hanno ribadito che la ricostruzione del fatto operata dalla Corte d’appello che ha dato origine a tale esclusione non è sindacabile in cassazione.

Ma vediamo nel dettaglio la questione posta all’attenzione della Corte di cassazione

I fatti di causa.

I ricorrenti, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio minore, hanno agito in giudizio contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), per sentire condannare quest’ultimo al pagamento del risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni personali riportate dal figlio a causa di una caduta. In buona sostanza , è accaduto che un compagno di classe del figlio, a seguito di uno sgambetto, ha causato la caduta del minore e l’impatto della testa di quest’ultimo contro il termosifone. In primo grado, la domanda dei ricorrenti è stata accolta.

Così il caso è giunto dinanzi alla Corte d’appello.

I Giudici di secondo grado hanno rigettato la domanda attorea per le seguenti ragioni:

  • l’evento dannoso si è verificato a ridosso dell’ora di cambio tra due turni scolastici:
  • i due alunni, al momento del sinistro, erano ancora in classe;
  • parte dei compagni di classe erano già in fila all’esterno dell’aula;
  • la docente era posta in capo fila.

Tutte queste circostanze di fatto hanno indotto la Corte d’appello a ritenere che l’evento dannoso è frutto di un comportamento imprevisto, imprevedibile ed estemporaneo posto in essere da un compagno di classe del minore. Ne consegue che il sinistro non avrebbe potuto essere impedito dall’insegnante proprio per la sua repentinità e pertanto, a parere dei Giudici di secondo grado, va esclusa la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. a carico dell’Amministrazione scolastica.

La questione è stata sottoposta all’attenzione della Corte di cassazione.

Ripercorriamo l’iter logico-giuridico di quest’ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC.

I ricorrenti lamentano che la decisione dei Giudici di secondo grado sia errata in quanto, questi hanno:

  • omesso l’esame di un fatto decisivo, quale la incontroversa posizione dell’insegnante all’esterno dell’aula ove è avvenuto il sinistro e la conseguente impossibilità di svolgere adeguato controllo sugli alunni;
  • ritenuto raggiunta la prova sull’imprevedibilità e sulla repentinità del fatto, senza che l’amministrazione scolastica l’abbia fornita.

Secondo la Suprema Corte di cassazione, tali doglianze sono inammissibili.

Vediamo perché.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, i genitori del minore con il ricorso sollecitano una rivalutazione della “quaestio facti” che involge la ricostruzione del fatto operata dal Giudice del merito. Orbene, tale tipo di sindacato, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza è precluso ai Giudici di legittimità (Cass. S.U. 8053, 8054 e 19881 del 2014), «rimanendo […] gli apprezzamenti di fatto – se scevri (come lo sono nella specie, per quanto sopra precisato) da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici […] di pertinenza solo del Giudice di merito (v., tra le tante, Cass. S.U. 20412/2015)». Se a ciò si aggiunge che, nella fattispecie in esame, l’omissione lamentata dai ricorrenti non sussiste, avendo i Giudici di secondo grado espressamente preso in considerazione il dedotto fatto in ipotesi omesso (e, cioè, la posizione dell’insegnante), appare ancora più evidente l’inammissibilità della doglianza dei genitori del minore. Anche con riferimento alla lamentata mancata dimostrazione della repentinità e dell’imprevedibilità dello sgambetto e della conseguente caduta, e quindi anche con riguardo al mancato raggiungimento della prova liberatoria di cui all’art. 2048 c.c. – a parere della Corte di cassazione -, la doglianza è inammissibile. E ciò in considerazione del fatto che la circostanza dello sgambetto risulta provata atteso che «la stessa parte ricorrente ha allegato siffatta circostanza nell’esposizione del fatto contenuta nell’atto di citazione».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità, ritenendo inammissibile il ricorso, hanno confermato la sentenza impugnata.

 

 

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Caduta alunno: la mera ricostruzione del fatto è insindacabile in sede di legittimità ultima modifica: 2020-02-11T18:17:35+01:00 da
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