Carta docente, la Cassazione scioglie i dubbi

Va riconosciuta ai  supplenti  ai supplenti  al 31 agosto o al 30 giugno.

Gilda Venezia

Decisione in tempi rapidi da parte della Corte di Cassazione sui punti ancora dubbi sulla “questione” Carta docente al personale precario.

Dopo la rimessione della questione pregiudiziale da parte del Tribunale di Taranto, lo scorso 4 ottobre si era svolta l’udienza di discussione in Corte di Cassazione, con la presenza degli avvocati Walter Miceli e Nicola Zampieri che hanno seguito sin dall’inizio questa vicenda, insieme all’avv. Giovanni Rinaldi, anche innanzi alla Corte di Giustizia, e si attendeva con ansia la decisione, soprattutto da parte delle migliaia di docenti precari che si sono rivolti al Giudice del lavoro.

È stata infatti pubblicata oggi 27 ottobre la sentenza che affronta i punti di maggiore dubbio che erano sorti nei vari giudizi pendenti innanzi a tutti i Tribunali d’Italia, pur lasciando ancora fuori altri aspetti non chiariti del tutto.

La natura della carta docente

In primo luogo, la sentenza della Cassazione chiarisce quale sia la natura giuridica del “bonus” riconosciuto al personale docente dalla legge 107.

L’istituto della Carta docente, precisa la Cassazione, va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.

A quali precari va riconosciuta

Nell’attenta analisi della vicenda, la Corte ha confermato che anche i docenti precari hanno diritto alla Carta docente, precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (quindi con termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (quindi con termine al 30 giugno).

Quanto ai docenti destinatari di supplenze temporanee, la Corte non ha, quantomeno per il momento, affrontato la questione circa il riconoscimento della Carta docente anche ai destinatari di supplenza breve che però maturano nell’anno scolastico di riferimento un servizio pari ad almeno 180 giorni.

È un’obbligazione di pagamento

Altro dubbio sciolto dalla Suprema Corte riguarda la natura giuridica dell’obbligazione del riconoscimento della Carta docente, con le relative conseguenze sul piano della prescrizione del diritto.

Questo tipo di obbligazione è stata qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.

Da ciò ne consegue che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un’utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l’impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.

La permanenza nel sistema scolastico quale presupposto per fruire della Carta docente

Altro interessante passaggio della sentenza, è quello in cui la Corte precisa che poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell’arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell’anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.

Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.

Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l’inserimento nel sistema scolastico che giustifica l’esercizio del diritto all’adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.

Al contrario, se un tale docente, dopo l’annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all’adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno.

Si ha decadenza dal diritto per mancata utilizzazione della Carta nel biennio?

Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, precisa la Corte che questa conseguenza non è opponibile al personale precario il quale, fino ad oggi, e fin quando non dovesse essergli riconosciuto il diritto con una sentenza, non potrebbe usufruire della Carta.

Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.

Quale prescrizione: quinquennale o decennale?

La Corte ha sciolto anche il dubbio del regime di prescrizione applicabile alla fattispecie, se cioè sia applicabile la prescrizione “breve” quinquennale o quella ordinaria decennale.

Partendo dalla natura pecuniaria dell’obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento “di scopo” deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche i questo caso, per il personale di ruolo; diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo.

Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l’azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.

I principi di diritto

La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto

1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, fino al 30 giugno, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

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Carta docente, la Cassazione scioglie i dubbi ultima modifica: 2023-10-29T05:05:59+01:00 da
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