Cassazione ai prof responsabili: chiudete le scuole insicure o dite ‘non siamo all’altezza

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Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola  31.3.2016

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– I docenti responsabili della sicurezza e prevenzione, che agiscono su delega del preside, abbiano il coraggio di far chiudere le scuole non sicure.

Sono motivazioni davvero forti quelle emesse dalla Cassazione nel confermare le sei condanne per il crollo del liceo Darwin di Rivoli (Torino), nel quale il 22 novembre 2008 perse la vita lo studente diciassettenne Vito Scafidi. Altri sedici ragazzi rimasero feriti, tra loro Andrea Macrì è rimasto paralizzato e costretto sulla sedia a rotelle.

Scorrendo le motivazioni della sentenza 12223 della Suprema Corte – rese pubbliche il 30 marzo 2016 – si colgono i motivi che hanno portato alla condanna dei tre insegnanti responsabili della sicurezza al Darwin, e tre dirigenti della Provincia di Torino del settore scolastico.

Per i giudici, gli istituti che non offrono un adeguato livello di sicurezza per l’incolumità degli allievi e del personale che ci lavora devono essere chiusi, proprio su iniziativa degli insegnanti che hanno accettato di ricoprire il ruolo di responsabili e non possono rimanere inerti di fronte a criticità foriere di pericoli. A loro spetta anche il compito, preliminare, difare una ricognizione dello stato della struttura e dei rischi, ispezionando ogni locale dell’edificio, compresi i solai e i locali ‘tecnici’.

“E’ pacifico che il liceo Darwin – scrive la Cassazione – dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre ‘datore di lavoro’ era da intendersi l’istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia, cui gravava l’obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio“.

“Ciò tuttavia – proseguono i supremi giudici – non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all’Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui al responsabile sicurezza e prevenzione) l’adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali ‘in primis’ la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l’interruzione dell’attività“.

I giudici sostengono che la “conferma” alle loro parole si trova nel decreto ministeriale n. 382 del 1998 e nella circolare n. 119 del 1999, il quale “prevede l’obbligo per l’istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l’incolumità dell’utenza”.

“Tale obbligo – scrive ancora la Cassazione intervenendo sul tragico crollo del solaio sospeso del Darwin franato sugli studenti della quarta G – è stato palesemente violato a causa della mancata valutazione della inadeguatezza dell’edificio sotto il profilo della sicurezza a causa della presenza del vano tecnico sovrastante il controsoffitto”.

Agli insegnanti del Darwin che avevano accettato l’incarico di responsabili della sicurezza e che hanno sostenuto di non avere le competenze tecniche necessarie per svolgere quel compito, la Cassazione ha replicato che chi non dispone di un adeguato bagaglio tecnico ha tre strade da percorrere: darsi da fare per acquisirlo, utilizzare le conoscenze di chi ne dispone, o “segnalare al datore di lavoro la propria incapacità“.

Gli “ermellini” non hanno dubbi: nessun caso chi riveste questa delicata posizione di garanzia “può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell’evento dannoso”.

Gli insegnanti imputati non avevano ispezionato il vano tecnico di circa mille metri quadrati e del peso di circa otto tonnellate, oltre a quello del materiale e dei servizi presenti presenti, che era una sorta di “bomba a orologeria” sulla testa degli studenti. Per quanto riguarda la posizione dei dirigenti della Provincia, la Cassazione li ha giudicati responsabili del crollo e delle sue tragiche conseguenze non per non aver svolto di persona i sopralluoghi, cosa che non si poteva pretendere dato il numero delle scuole, ma per non aver realizzato la “adeguata mappatura degli edifici al fine della valutazione di tutti i rischi”.

Gli insegnanti responsabili della sicurezza condannati in via definitiva dalla Suprema Corte – in modo conforme a quanto stabilito dalla Corte di Appello di Torino il 28 ottobre 2013, dopo le assoluzioni del primo grado, ad eccezione di D.M. – sono F.T. (2 anni e 9 mesi), D.S. (2 anni e 2 mesi), P.P. (2 anni e 6 mesi). Ai tre dirigenti della Provincia condannati sono stati invece comminati tra i 3 e i 4 anni di condanna.

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