Cattedra Orario Esterna (COE): a chi spetta?

di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 8.5.2023.

Gilda Venezia

Sulle cattedre orario esterne c’è da fare una distinzione tra quelle già esistenti e quelle che si vengono a creare ex novo.

A chi viene assegnata la COE già esistente?

Nel caso di cattedre orario esterne già esistenti, sebbene l’abbinamento con la scuola di completamento possa cambiare negli anni, questa comunque resta assegnata al docente trasferito sulla medesima tipologia di cattedra. Un docente arrivato su cattedra orario esterna, resta su tale tipologia di cattedra a prescindere dalla graduatoria interna di istituto, finché non viene assorbito perché si creano ore in più o si libera una cattedra. Il CCNI sulla mobilità è molto chiaro, infatti l’articolo 11 comma 2 chiarisce che: “II docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra”, mentre il comma 3 dice “Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare”.

La cattedra orario formatasi ex novo è quella tipologia di cattedra con completamento in altra scuola che non era presente in organico nell’anno scolastico precedente. Ricordiamo che il completamento ha carattere annuale e che, fermo restando la scuola di titolarità, quella di completamento negli anni può variare.

A chi va assegnata la COE creatasi ex novo?

Se la coe si crea su posto vacante o per ampliamento di organico può andare al docente che vi arriva su trasferimento su sua esplicita richiesta. Quest’anno nella domanda di mobilità era possibile infatti esprimere la preferenza di cattedra orario esterno, con la distinzione di una coe all’interno dello stesso comune o fra comuni diversi. Nel caso in cui invece tale cattedra si crea per contrazione di organico e da Cattedra Interna diventa Cattedra esterna, questa viene assegnata all’ultimo in graduatoria di istituto cosi come recita il CCNI sulla mobilità all’art. 11 comma 8: “Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istitutotenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico del precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria”. Anche in caso di precedenza prevista dall’art. 13 comma 1 del CCNI ai punti I – III – IV – VII. il docente beneficiario ultimo in graduatoria avrà pertanto diritto all’esclusione solo per le cattedre orario esterne costituite da scuole di comuni tra loro diversi o di distretti sub comunali tra loro diversi. Nel caso in cui il completamento avvenga nello stesso comune o distretto sub comunale, il beneficiario di precedenza, ultimo in graduatoria, sarà assegnatario della COE.

 

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Cattedra Orario Esterna (COE): a chi spetta? ultima modifica: 2023-05-08T16:44:02+02:00 da
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