Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 5.6.2017
– La certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del DPR n. 122/09, è rilasciata al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Ricordiamo in questa scheda come e quando deve essere effettuata e rilasciata la certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado.
La certificazione è espressa in decimi e descrive le competenze acquisite dagli alunni al termine di questo segmento di istruzione, ossia i traguardi di competenza raggiunti.
I descrittori analitici, leggiamo nella circolare n. 48/2012, si distinguono in differenti livelli di padronanza della competenza, che vanno da un livello base all’eccellenza. Le scuole possono prendere a riferimento: il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che si articola in sei livelli di padronanza, utilizzabile sia per le lingue straniere sia per la lingua italiana; Quadri OCSE PISA; i Quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI per la prova nazionale.
E’ doveroso sottolineare che è tuttora in corso una sperimentazione che avrebbe dovuto condurre, nel corrente anno scolastico, all’adozione obbligatoria di un modello di certificazione delle competenze unico nazionale.
La sperimentazione è stata prorogata, per cui proseguirà, nel 2016/17, con conseguente slittamento dell’obbligatorietà dell’adozione del modello unico.
Il motivo della proroga consiste nelle nuove disposizione dettate dal D.lgs. sulla valutazione ed esami di stato, attuativo della legge n. 107/2015, che prevede che il Miur emani i modelli nazionali per la certificazione delle competenze con apposito decreto. Ne abbiamo parlato in questa scheda.
Pertanto, per l’a.s. 2016/17, le scuole, che avevano già aderito alla sperimentazione o che hanno aderito entro il 20 marzo 2017, seguono le indicazioni fornite dalla nota n. 2000/2017.
La predetta nota, oltre a comunicare e motivare la proroga, trasmette anche il nuovo modello di certificazione delle competenze o meglio il modello modificato e semplificato che utilizzeranno le scuole aderenti alla sperimentazione.
Le scuole non aderenti alla sperimentazione seguono le sopra riportate indicazioni, dettate dal DPR n. 122/09 e dalla nota n. 48/2012. Nulla vieta, comunque, l’utilizzo del modello ministeriale.
Quanto alla tempistica, la certificazione delle competenze va effettuata in sede di scrutinio finale e rilasciata al termine degli esami di stato, come previsto nelle Linee Guida pubblicate dal Miur. Nello specifico, la certificazione deve essere:
- effettuata in sede di scrutinio finale;
- effettuata solo per gli studenti ammessi all’esame di Stato;
- rilasciata soltanto agli alunni che abbiano superato l’esame;
- consegnata alle famiglie al termine degli esami.
nota n. 4757 del 2 maggio 2017
nota Miur n. 3587 del 3 giugno 2014
circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012
Esami di Stato secondaria I grado, lo speciale: normativa, guide e consulenza
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