dalla Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 15.9.2020.
I Diritti dei docenti (assenze, permessi, ferie) sono regolati dalla Legge o dai contratti (CCNL).
Bisogna sempre tenere prova dell’insegnamento svolto
Registri: il docente è tenuto alla compilazione corretta del registro di classe, in forma digitale se la strumentazione è data dalla scuola.Ricordiamo che il registro di classe è atto ufficiale sul quale devono essere riportate le assenze degli studenti, le giustificazioni, lecomunicazioni del Dirigente e della scuola, deve essere trascritto giorno dopo giorno il contenuto dell’attività didattica svolta, ilquale deve essere riportato contestualmente nel registro personale a stessa data e deve essere compatibile con la programmazioneannuale depositata presso la segreteria della scuola ad inizio d’anno scolastico. Il registro personale, pur non essendo consideratodocumento essenziale dalla giurisprudenza, deve essere votato come strumento di lavoro dal Collegio dei Docenti che ne devedecidere autonomamente l’organizzazione e la struttura, o il sofware applicativo in caso di registri elettronici personali.Ricordiamo che la corretta tenuta dei registri è elemento fondamentale in caso di contenzioso, ispezione amministrativa oprocedimento disciplinare. Vale la pena quindi perdere un po’ di tempo per tenerli in ordine. Ma…
il Dirigente non può imporre tipologie di registri personali o di classe in forma digitale che non abbiano il consenso del Collegiopoiché si tratta di organizzazione specifica della didattica che hanno anche rilievo sulla libertà di insegnamento. Invitiamo i docenti ascegliere registri in forma elettronica che siano strumenti di lavoro semplici e chiari. Il Dirigente non può obbligare all’introduzione dei registri elettronici senza che la scuola sia in grado di garantire un computer in ogni classe (per il registroelettronico di classe) e un tablet o computer per ogni docente (registro elettronico personale). Non è legittimo obbligare i docentiad utilizzare strumentazione personale. È soprattutto necessario scegliere, nel caso di registri elettronici personali, software flessibili chenon siano finalizzati solo fornire alle famiglie comunicazione dei voti dei figli. Si rischia altrimenti una sorta di controllo nontanto sull’andamento degli allievi, ma sulla “produttività positiva” del docente. Ricordiamo che alcune sentenze dei giudici di Catania (agosto 2020) hanno riconosciuto che la scelta della tipologia di registro elettronico spetta sempre al collegio dei docenti.
Essere puntuali nell’orario di lavoro
Ritardi: se il ritardo è determinato da cause esterne (malore, traffico, ritardo dei mezzi di trasporto) è necessario darne immediatacomunicazione alla scuola con le adeguate motivazioni. Se il ritardo è determinato da cause difficilmente giustificabili (lasveglia non funziona, ecc.) è necessario darne immediata comunicazione alla scuola e fornire una credibile giustificazione alDirigente scusandosi per l’imprevisto. Il Dirigente ha il potere discrezionale di accettare le scuse o procedere alle eventualisanzioni. Dopo il decreto 150/09, è impossibile impugnare provvedimenti sanzionatori giustificati da evidenti inadempimenti dinorme contrattuali o di legge. Fermo restando il fatto che il ritardo abituale non è accettabile in alcun posto di lavoro. Nel caso della DAD o della DDI (Didattica Integrata a Distanza) è bene usare software che certifichino l’inizio e la fine delle attività e usare il registro elettronico immediatamente per dare conto della presenza e delle assenze degli allievi.
Leggere le circolari
Le circolari che stabiliscono date di riunioni e gli impegni di lavoro inseriti nel piano delle attività o che definiscono scadenze per gliadempimenti legati alla funzione e allo status devono essere lette. Sono spesso di fatto ordini di servizio in ottemperanza allenormative sulla dematerializzazione degli atti della pubblica amministrazione circolari e comunicazioni vengono normalmente pubblicate sul sito della scuola, ma è opportuno far votare che esse siano mandate ad personam con mail istituzionale. Con il nuovoCCNL la RSU deve contrattare il cosiddetto “diritto alla disconnessione” che deve stabilire gli orari all’interno dei quali idocenti sono tenuti all’informazione istituzionale mediante strumentazione telematica (registro elettronico o sito di istituto). Confidiamo che le RSU stabiliscano chiaramente che dopo una certa ora (al massimo le 15) non ci siano comunicazioni telematiche da parte della scuola e che esse cessino completamente in caso di festività e nei periodi di ferie. Ciò vale ancor di più nel periodo della didattica a distanza e del COVID.
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Come evitare di incappare in sanzioni o problemi con la dirigenza (1) ultima modifica: 2020-09-15T20:15:56+02:00 da