di Elsa Sapienza, Reti di Giustizia, 16.5.2023.
Da qualche anno ormai nelle scuole si utilizza il registro elettronico, strumento fondamentale ed utilissimo per tutti, studenti, genitori ed insegnanti.
Il registro elettronico è stato introdotto con il decreto legge n. 95/2012 (coordinato con la legge n. 135/2012) dal governo Monti.
Il testo della norma all’art. 7 comma 31, prevede che “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri online e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.
Da allora, nel corso degli anni il suo utilizzo si è diffuso nella maggior parte delle scuole italiane, complice anche la pandemia che ha accelerato la digitalizzazione in tutti gli istituti.
Tuttavia, un tema su cui si è discusso e si discute ancora parecchio riguarda l’obbligatorietà del registro elettronico e l’adozione di un “piano per la dematerializzazione” che ad oggi non è mai stato attuato.
Ciò ha portato ai vari dubbi interpretativi in materia.
Vero è, però, che allorquando il Collegio docenti deliberi l’adozione del registro elettronico (previa dotazione di infrastrutture e strumenti tali da consentirne l’uso), il suo utilizzo diventa obbligatorio!
Peraltro, come confermato più volte anche dalla Cassazione il registro di classe e personale del docente è atto pubblico, per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste, ad es., dagli art. 476 e 479 c.p.
Non solo. I giudici hanno osservato come anche il registro del professore rientri nell’accezione del “giornale di classe” di cui all’art. 41 del R.D. n. 965/1924 dove vanno annotate, tutte le “attività svolte” e quelle compiute dal “pubblico ufficiale” che “attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti” (cfr. Cass. n. 34479/2021).
Nello specifico, hanno scritto i giudici che “il registro di classe ed il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti”.
Da tali motivazioni, discende la conseguenza che la compilazione del registro elettronico personale del docente non può avvenire al di fuori della classe in questione, ma va compilato nel medesimo momento in cui il docente è in aula, perché deve registrare in tempo reale quanto avviene in sua presenza.
Per le stesse ragioni, anche l’assegnazione dei compiti in classe, rientra tra le attività da inserire contestualmente e che non è possibile inserire dopo!
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Compiti a casa e registro elettronico ultima modifica: 2023-05-23T06:17:03+02:00 da