Completamento orario: anche fra primo e secondo grado della secondaria

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 16.10.2023.

Il completamento orario: non è possibile fra ordini differenti. Chiarimenti.

Gilda Venezia

Il completamento orario consiste nella possibilità, da parte di un docente titolare di una supplenza per un numero di ore inferiore rispetto alla cattedra completa, di poter completare l’orario con una o più altre supplenze.

Tale possibilità opera esclusivamente fino al raggiungimento dell’orario di insegnamento previsto per corrispondente personale di ruolo. Ciò significa che:

  • i docenti della scuola secondaria avranno diritto al completamento fino alle 18 ore
  • i docenti della scuola dell’infanzia fino alle 25 ore
  • i docenti della scuola primaria fino alle 22 ore.

Il diritto al completamento opera in relazione alle posizioni utili occupate nelle varie graduatorie di supplenza. Pertanto, coloro che hanno accettato una supplenza a orario ridotto per mancanza di posti interi, avranno diritto a essere riconvocati per ottenere il completamento orario, qualora in base allo scorrimento della graduatoria, si trovino in posizione utile per la convocazione.

COMPLETAMENTO ORARIO FRA I GRADO E II GRADO

L’art. 12 comma 12 dell’OM 112/2022, afferma che:

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria.

Ciò significa che non sarà possibile un completamento orario fra ordini di scuola differenti (es. primaria e infanzia oppure primaria e scuola secondaria). Ciò in quanto nei diversi ordini di scuola l’orario di insegnamento previsto è differente (25 ore nell’infanzia, 22 nella primaria e 18 nella secondaria).

Invece, per quanto riguarda i docenti della scuola secondaria sarà possibile ottenere il completamento anche su diverse classi di concorso anche se appartenenti ai diversi gradi della scuola secondaria (I e II grado). Ad esempio, sarà possibile insegnare sulla CDC A012 per 10 ore (Disciplina letteraria negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e contemporaneamente insegnare sulla CDC A022 per ulteriori 8 ore (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado).

EDUCAZIONE MOTORIA ALLA PRIMARIA

Il Ministero ha più volte ribadito che i docenti di educazione motoria sono giuridicamente ed economicamente docenti della scuola primaria, per cui non possono completare il loro orario di servizio con la scuola secondaria (A048 o A049).

Di fatto il docente di educazione motoria che accetta uno spezzone non può completare né alla primaria posto comune (poiché non ha il titolo, salvo che possieda il diploma magistrale ante 2001/02 o la laurea in SFP) né alla secondaria (poiché l’Ordinanza Ministeriale non lo consente).

L’unica possibilità di completamento resta un altro o altri spezzoni sempre di educazione motoria nella scuola primaria.

 

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Completamento orario: anche fra primo e secondo grado della secondaria ultima modifica: 2023-10-17T04:40:01+02:00 da
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