Con la Quota 100 tornano le finestre mobili. Ecco cosa cambia

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di Valerio Damiani, PensioniOggi,  8.1.2019

– La bozza del decreto sulla quota 100 ripristina il regime delle finestre mobili trimestrali per i lavoratori del settore privato. Per i dipendenti pubblici la finestra sarà di sei mesi.

La quota 100 partirà con un regime di decorrenze differenziato tra i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico. In entrambi il nuovo canale di accesso alla pensione contenuto nel decreto legge che sarà presentato a breve da Palazzo Chigi reintrodurrà un meccanismo di slittamento tra la data di maturazione dei requisiti per il pensionamento e la prima decorrenza del rateo pensionistico.

A regime per i lavoratori del settore privato iscritti all’Inps (sia dipendenti che autonomi) la prima decorrenza utile dell’assegno pensionistico sarà il primo giorno del terzo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti. Ad esempio se i requisiti di 62 anni e 38 di contributi sono raggiunti il 15 maggio 2019 la decorrenza della pensione sarà il 1° settembre 2019. La decorrenza sarà quindi personalizzata per ciascun assicurato in base alla data di maturazione dei requisiti. Nel caso in cui la quota 100 sia stata maturata entro il 31.12.2018 la finestra si aprirà il 1° Aprile 2019. Resta inteso che durante questo lasso temporale si potrà continuare a lavorare evitando di restare così senza stipendio e pensione.

Dipendenti Pubblici

Per i dipendenti pubblici le regole sono, invece, più penalizzanti. In tal caso la prima decorrenza dell’assegno pensionistico avverrà decorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici. Nello specifico: se i requisiti per la quota 100 sono perfezionati entro il 31.3.2019 la finestra si aprirà il 1° luglio 2019; se i requisiti sono maturati dopo il 31.3.2019 la finestra si aprirà dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti.  Ad esempio un dipendente pubblico che matura i requisiti il 12 luglio 2019 potrà conseguire il primo assegno dal 13 gennaio 2020. Resterebbero, comunque, intatte le specificità del settore scolastico e Afam che vedono la decorrenza della pensione al 1° settembre (1° novembre Afam) dell’anno in cui vengono raggiunti i requisiti pensionistici.

La scelta del governo sarebbe dettata da motivazioni strettamente economiche: pagare con una finestra di tre mesi l’assegno dei tanti dipendenti statali che andranno in pensione, rappresenterebbe un costo proibitivo per le casse dello Stato. Per il settore statale  il decreto legge prevede poi che si dovrà produrre la domanda di collocamento a riposo con un preavviso di sei mesi alla PA. E solleva le PA dalla risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro nei confronti di quei soggetti in possesso dei requisiti per la quota 100. Che altrimenti sarebbero stati spediti forzatamente in pensione in base alle disposizioni contenute nel Dl 101/2013 (decreto legge D’Alia).

Pagamento del TFS

Per i dipendenti pubblici sarebbe pure confermato lo slittamento nell’erogazione della prima rata del TFS/TFR. L’articolo 23 del decreto stabilisce che la prima rata della buonuscita agli statali venga pagata soltanto al momento in cui sarebbero maturati i requisiti previsti dalla legge Fornero precedenti all’entrata in vigore del decreto legge, ossia una volta raggiunti i 67 anni di età oppure al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata (43 anni e 3 mesi di contributi; 42 anni e 3 mesi le donne) al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita. Per attenuare l’operazione, la stessa norma prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni possano stipulare accordi con gli istituti di credito per consentire un anticipo bancario che possa permettere agli statali di accorciare i tempi di incasso del tfs.

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Con la Quota 100 tornano le finestre mobili. Ecco cosa cambia ultima modifica: 2019-01-09T06:11:59+01:00 da
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