Concorso abilitati, dottorato di ricerca non è titolo di accesso

Orizzonte_logo14

di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 30.7.2018

– Il comma 110 dell’art. 1 della L. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso indetto con il Bando n. 85 dell’1.02.2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 14 del 16.2.2018, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
.

Il Comma 110 della legge 107 del 2017

Il detto comma prevede che a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l’accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo’ comunque partecipare il personale docente ed educativo gia’ assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
.

Dottorato di Ricerca e diritto di partecipare al concorso scuola

Il TAR Lazio Sez. III bis, con provvedimento del 20/06/2018, n. 6918 afferma che “Dato che nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti e la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse, in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non ha consentito di partecipare al concorso in questione anche a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. Infatti, in considerazione del principio di legalità, un bando di concorso non può consentire la partecipazione ad un concorso a coloro che non siano in possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa primaria o secondaria, ovvero che siano in possesso di un titolo diverso da quello richiesto, che non sia equiparato al requisito di partecipazione.”

.

.

.

.

Concorso abilitati, dottorato di ricerca non è titolo di accesso ultima modifica: 2018-07-31T18:56:29+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl