di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 3.10.2017
– Il Miur, con il DM n. 138/2017, ha delineato il percorso per accedere al ruolo della dirigenza scolastica.
Il percorso si articola in un concorso e in un successivo corso dirigenziale di formazione e tirocinio.
Per accedere al concorso è prevista un’eventuale prova pre-selettiva, qualora il numero dei candidati sia superiore a tre volte quello dei posti disponibili (messi a concorso) a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 4 comma 5 del Regolamento (DM138/2017).
La tempistica dell’intero corso-concorso è dettata dai tempi necessari allo svolgimento della procedura concorsuale, dai due mesi di formazione e dai quattro di tirocinio.
A quanto detto sopra si aggiunga la costituzione di due diverse graduatorie di merito nazionali:
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graduatoria generale di merito nazionale per l’accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
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graduatoria generale di merito nazionale conclusiva del corso-concorso.
GRADUATORIA PER L’ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E TIROCINIO
La graduatoria di merito nazionale, di cui al suddetto punto 1, è costituita al termine delle prove del concorso (prova scritta e orale) e della valutazione dei titoli (per i soli candidati che hanno superato la prova orale). L’inserimento in graduatoria avviene sulla base della somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, in quella orale e nella valutazione dei titoli.
A parità di punteggio complessivo, i candidati vengono graduati secondo le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/94:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale ed è pubblicata sul sito del Miur.
Dalla graduatoria di merito nazionale della procedura concorsuale si attinge per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
GRADUATORIA CONCLUSIVA DEL CORSO-CONCORSO
La graduatoria di merito nazionale conclusiva del corso-concorso è costituita al termine della formazione, che si svolge presso le università e che è articolata in quattro moduli formativi, e al termine del tirocinio.
La graduatoria è costituta in base alla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta di carattere teorico-pratica e nel colloquio finale previsti al termine del tirocinio.
In caso di candidati a parità di punteggio, si applicano le preferenze sopra riportate.
La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale ed ha validità sino all’approvazione della graduatoria successiva.
Dalla graduatoria conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio si attinge per l’assunzione in ruolo dei dirigenti scolastici.
I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti banditi.
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Concorso dirigenti scolastici, graduatorie accesso corso formazione e ruolo. Quali titoli, quale procedura? ultima modifica: 2017-10-03T08:21:17+02:00 da