Concorso docenti secondaria: cosa c’è da sapere

di Manuela Caviglia, Scuola in Forma, 6.1.2019

– La legge di bilancio 2019 ha modificato il decreto legislativo n. 59/2017, ridefinendo il sistema di reclutamento docenti e di conseguenza le modalità del concorso per accedere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Attenzione però ad avere i giusti requisiti per poter partecipare al suddetto concorso.
I dubbi maggiori riguardano i famosi 24 CFU: chi deve averli per accedere e chi no?
Ci sono delle differenze tra chi accede senza i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche perché in possesso di tre annualità di servizio, e chi invece deve accedere con i 24 CFU in aggiunta ai requisiti.

Vediamo quindi nei dettagli quali sono i requisiti necessari per partecipare al concorso.

Concorso docenti: i titoli di accesso (con 24 CFU)

Titoli di accesso al concorso per i posti comuni:

  • essere in possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di secondo livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, che sia coerente con le classi di concorso in vigore alla data di indizione del concorso.
    • essere in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Titoli di accesso al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico:

  • essere in possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, purché coerente con le classi di concorso in vigore alla data di indizione del concorso;
    • essere in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
    Importante: i suddetti requisiti saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/2025. Pertanto dal 2019 sino all’anno scolastico 2024/2025 per i posti di insegnante tecnico-pratico, rimangono  i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, cioè il diploma.

Titoli di accesso al concorso per i posti di sostegno:

  • valgono gli stessi  requisiti succitati per i posti comuni con in aggiunta il titolo di specializzazione su sostegno.

Concorso docenti: i titoli di accesso (senza 24 CFU)

Possono partecipare al concorso per i posti comuni senza aver conseguito i 24 CFU, i seguenti docenti che sono in possesso di:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso per la quale si partecipa;
  • tre annualità di servizio, anche se non continuative, su posto comune o di sostegno svolti negli otto anni scolastici precedenti il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Tali docenti possono partecipare al concorso con la sola laurea per una delle classi di concorso per le quali hanno un anno di servizio; per tali docenti l’esonero dai 24 CFU è concesso solo in prima applicazione e per una tra le classi di concorso per le quali si ha un anno di servizio;
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso (la laurea) alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. La legge di bilancio 2019 dispone che i docenti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio, anche non continuative, avranno il 10% dei posti riservato. La riserva del 10% di posti significa che tale percentuale è destinata soltanto ai suddetti docenti, fermo restante che concorreranno comunque anche per il rimanente 90% di posti messi a concorso per il resto dei partecipanti.

Il concorso per i posti comuni prevede tre prove di esame: due scritte e una orale.
Il concorso per i posti di sostegno prevede due prove: una scritta a carattere nazionale e una orale. Tutte le prove scritte saranno a carattere nazionale.

Concorso docenti: le prove scritte posti comune

Le prove scritte previste per chi partecipa per i posti comuni quindi sono due:
• la prima prova scritta valuta il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline inerenti alla classe di concorso. Per le classi di concorso in lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prima prova scritta è superata da coloro che otterranno un punteggio minimo di sette decimi o equivalente;
• la seconda prova scritta valuta il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. La seconda prova scritta è superata da superata da coloro che otterranno un punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

Importante sottolineare che per i docenti con tre anni di servizio le prove sono uguali a quelle degli altri candidati. Pertanto, pur se esonerati dal conseguimento dei 24 CFU, essi devono sostenere anche la seconda prova scritta, in quanto il decreto non prevede alcuna distinzione.
Quindi i docenti esonerati dai 24 CFU devono svolgere sia la prima che la seconda prova scritta. L’esonero riguarda solo il conseguimento dei 24 CFU come titolo di accesso, ma non la conoscenza delle materie oggetto dei 24 CFU. Questo perché tra gli obiettivi dei concorsi del governo Lega – M5S vi è quello di raggiungere uno standard professionale unico per tutti i docenti: concorso e il successivo anno di prova e formazione sarà uguale per tutti i candidati.

Potrebbe interessarti:  Ricorrenti DS 2011: l’intervista all’avvocato Massimo Vernola

Concorso docenti: la prova scritta posti sostegno

La prova scritta per i posti di sostegno valuta il grado di conoscenze e competenze sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è considerata superata se si è conseguito almeno un punteggio di sette decimi o equivalente.

Concorso docenti: la prova orale

La prova orale consiste in un colloquio che si propone di:

  • valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso;
  • verificare la conoscenza, almeno al livello B2, di una lingua straniera europea del quadro comune europeo;
  • verificare il possesso delle competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La prova orale comprende anche quella pratica, dove prevista, ed è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

Si può partecipare per una sola classe di concorso

Sia per la scuola secondaria di primo che di secondo grado, e anche per il sostegno, è possibile concorrere per una sola classe di concorso.
Quindi ogni candidato può partecipare al massimo a quattro procedure:

  • per un’unica classe di concorso per la scuola secondaria di primo grado;
    per un’unica classe di concorso per la scuola secondaria di secondo grado;
  • per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado;
  • per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado.

Concorso abilitante?

Il concorso avrà valore abilitante. La riforma infatti prevede che il superamento del concorso costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso per le quali si è partecipato.

Titolarità su scuola e relativo blocco di quattro anni

Chi vince il concorso verrà assegnato su scuola in cui ha svolto l’anno di prova e dovrà rimanervi per quattro anni (come per i docenti che stanno attualmente svolgendo anno di prova come III anno FIT). Nel testo della legge di bilancio 2019 si evince: “Il docente vincitore di concorso è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, limitatamente a fatti sopravvenuti in seguito al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.

Valorizzazione titoli

Altra novità introdotta: in fase di attribuzione del punteggio ai titoli posseduti, si valorizzeranno particolari titoli e percorsi.
Nello specifico:

  • titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
  • dottorato di ricerca;
  • abilitazione conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso;
  • superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami in una specifica classe di concorso;

Graduatorie di merito: non ci saranno idonei ma solo vincitori

Nel concorso scuola secondaria 2019 non ci saranno più gli idonei. Le graduatorie saranno composte solo dai candidati che hanno superato le prove e rientrano nel numero dei posti a disposizione per la classe di concorso e la regione scelta. I docenti che supereranno le prove ma non rientreranno tra i vincitori, acquisiranno l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in oggetto.

Le graduatorie di merito verranno stilate per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste e saranno compilate sulla base dei punteggi delle prove e dei titoli. Saranno composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Avranno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Le graduatorie non saranno più efficaci con la pubblicazione di quelle del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto all’assunzione dei vincitori, anche negli anni successivi.

Abolito percorso FIT

Abolito il percorso triennale di formazione e tirocinio. Esso verrà sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova che potrà essere ripetuto. Al termine si è confermati o meno in ruolo.

Concludendo, come sarà in definitiva l’iter che il docente dovrà affrontare dopo il concorso?
Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli della scuola secondaria si articola in:

  • concorso pubblico indetto su base regionale o interregionale;
  • un percorso di formazione iniziale e prova;
  • la conferma in ruolo, ovviamente in seguito a valutazione positiva del percorso di formazione iniziale e prova.

Concorso, anno di formazione e prova e conferma in ruolo saranno pertanto gli unici passaggi per poter diventare docente di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado. I docenti verranno assunti subito dopo il concorso.

.

.

.

.

.

.

Concorso docenti secondaria: cosa c’è da sapere ultima modifica: 2019-01-06T18:08:23+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl