Concorso straordinario: respinte le istanze cautelari monocratiche, trattazione in camera di consiglio il 3 novembre

Obiettivo scuola, 5.10.2020.

Gilda Venezia

Il TAR Lazio (Sezione Terza Bis), con i Decreti Monocratici n. 6153, 6154, 6155, 6156, del 02 ottobre 2020, ha respinto le istanze cautelari promosse per l’annullamento degli atti con i quali è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente.

I vari ricorrenti chiedevano l’annullamento dei D.D. n. 783 del 08.07.2020, del D.D. n. 510 del 23.04.2020 e del “Diario delle prove scritte pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.09.2020:

  • Nella parte in cui escludono dalla partecipazione alla procedura concorsuale coloro che hanno maturato due anni di servizio e che conseguono il terzo anno con l’a.s. 2020/21.
  • Nella parte in cui non si prevede tra i requisiti di ammissione la partecipazione di coloro che hanno maturato un servizio pari ad almeno 540 giorni anche in più di tre anni scolastici in scuole pubbliche e con contratti di supplenza brevi o annuali.
  • Nell parte in cui non prevedono lo svolgimento della prova informatica.
  • Nella parte in cui si subordina il superamento della prova concorsuale al raggiungimento del punteggio minimo di 56/80.
  • Nella parte in cui si richiede, ai fini della presentazione della domanda, “il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 50,00 per ciascuna delle procedure cui si concorre.
  • Nella parte in cui si prevede che “La prova valuta altresì la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”.
  • Nella parte in cui si prevede che “I quesiti di cui al comma 2, lettera a) delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese al libello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue di cui al comma 2, lettera b)”.
  • Nella parte in cui si prevede che la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso avvenga “unicamente in modalità telematica”.

Il Presidente, vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente e ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 56 codice di procedura amministrativa avuto presente che è pacifico che i ricorrenti sono in possesso dei richiesti requisiti di partecipazione e che le clausole della lex specialis gravate in quanto incidono sulle chances di superamento del concorso non sono allo stato immediatamente lesive, ha rigettato la proposta istanza cautaleare, rinviando le parti alla camera di consiglio del 3 novembre 2020.

Art. 56 Codice di procedura amministrativa
Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie.


Vedi il Decreto 05334/2020
Vedi il Decreto 05335/2020

 

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Concorso straordinario: respinte le istanze cautelari monocratiche, trattazione in camera di consiglio il 3 novembre ultima modifica: 2020-10-06T05:24:51+02:00 da
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