Congedi per docenti con figli minori in DaD o in quarantena: modello di domanda e informativa

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 8.4.2021.

Gilda Venezia

Com’è a tutti risaputo, ne abbiamo parlato anche noi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 13 marzo il Decreto-legge n. 30 che introduce misure urgenti, per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e, congedi parentali per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o, in quarantena che, di seguito dettagliamo.

Tutte le misure previste dal decreto si applicano fino al 30 giugno 2021:

Smart working per genitori lavoratori dipendenti del ministero dell’Istruzione

La CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, di Rimini ha precisato, facendo leva sulla nuova normativa, che l’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 30 individua nel genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di anni 16 (non compiuti), a turno all’altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (cd. smart-working) per un periodo correlativo in tutto o in parte alla durata della:

Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio secondo la normativa vigente e le eventuali deroghe previste;
infezione da SARS Covid-19 del figlio;
quarantena del figlio ordinata dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Congedo Covid per genitori lavoratori dipendenti

Nella sola ipotesi in cui non si possa ricorrere allo smart-working:

  • il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può fruire per le giornate di assenza di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
  • Per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni (non compiuti), uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Per i periodi di assenza è applicata la tutela del divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • In entrambi i casi l’astensione dal lavoro è ammessa per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, o alla durata della quarantena del figlio.

Conversione dei periodi di congedo parentale

Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio per l’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda, come fa presente egregiamente la CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nel congedo Covid indennizzato al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Congedo per figli con disabilità grave

Rimane in vigore l’art. 21 ter del decreto legge 104/2020 che prevede, fino al 30 giugno 2021, per i genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio con disabilità grave (legge n. 104/92) il diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Nelle ipotesi in cui non sia possibile l’attività lavorativa in modalità agile, anche per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, è riconosciuta per le giornate di assenza un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Bonus baby-sitter

Il comma 6 dell’art. 2 del decreto-legge n. 30/2021 ammette la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitter nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Il bonus può essere utilizzato per le prestazioni effettuate per far fronte alle medesime situazioni per cui è ammessa la possibilità di fruire dello smart-working e del congedo (sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; infezione da SARS Covid-19 del figlio; quarantena del figlio) per i figli conviventi minori di anni 14.

Destinatari della prestazione, in generale, sono esclusivamente:

  • i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
  • i lavoratori autonomi;
  • il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, scuola, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.
  • NON SPETTA AGLI INSEGNATI

Come viene erogato il bonus

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi. Il riconoscimento è subordinato alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Incompatibilità derivante da lavoro agile

Per i giorni in cui un genitore è impegnato in attività lavorativa in modalità agile o utilizza del congedo indennizzato o non indennizzato ovvero non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione per congedo, o del bonus baby-sitting, a meno che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste dal decreto (smart working, congedi e bonus baby-sitting).

Modalità di fruizione del congedo

Per quanto riguarda il congedo indennizzato sarà necessario, a cura del dipendente, presentare domanda al Dirigente Scolastico. Di rilievo quanto predisposto dalla CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che ha messo a disposizione un’informativa per i Lavoratori e un fac-simile che gli stessi possono compilare ai fini della richiesta di congedo straordinario Covid.

Bacheca congedi covid DL 30/2021

Richiesta congedo covid DL 30/2021

.

.

.

 

Congedi per docenti con figli minori in DaD o in quarantena: modello di domanda e informativa ultima modifica: 2021-04-08T11:59:03+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl