Congedo parentale, anche il terzo mese all’80%

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Congedo parentale, una sistemazione organica dell’istituto.

Gilda Venezia

E’ stata la legge finanziaria, quella per il 2025, che ha introdotto un ulteriore incremento economico nella fruizione del congedo parentale da parte dei genitori: la retribuzione all’80% anche per il terzo mese.

Per comprendere appieno l’istituto in parola, con specifica attenzione per il personale della scuola, pare opportuno richiamare, pur sinteticamente, i miglioramenti pregressi e correlarli, subito dopo, all’ultimo aumento intervenuto, al fine di fornire una “lettura” esaustiva ed organica del congedo in parola.

Miglioramenti pregressi  

Il primo incremento viene realizzato con la legge finanziaria – n.197 del 29.12.2022, art. 1, co.359 – che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2023 il pagamento all’80% del primo mese di congedo parentale, in vece del consueto e tradizionale 30%. Il miglioramento è applicabile ai dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. La disposizione, come abbiamo avuto di spiegare a suo tempo (cfr. Tuttoscuola – Congedo parentale: un mese all’80% anche per il personale della scuola) non è applicabile al personale della scuola: esso, già gode di una situazione di maggior favore. I diversi Contratti collettivi nazionali, infatti, hanno stabilito, da sempre, il pagamento al 100% dei primi 30 giorni di congedo parentale.

Il successivo miglioramento, sempre tramite altra legge finanziaria – n. 213 del 30.12.2023, art.1, co.179 – dispone, per il secondo mese di congedo parentale, il pagamento all’80% per il 2024 e al 60% dal 2025 in poi. Il pagamento all’80% concerne i soli genitori che, entro il 31 dicembre 2023 hanno terminato, rispettivamente, il congedo di maternità o, in alternativa di paternità. L’incremento, questa volta, è applicabile anche il personale della scuola che, ai primi 30 giorni, ovvero al 1°mese indennizzato al 100%, fa seguire un 2°mese retribuito all’80% o al 60% se fruito dal 2025 in poi.

Ultimo miglioramento e sistemazione generale del congedo

Ed è su questo quadro ordinamentale che interviene l’ultima legge finanziaria – n. 207 del 30.12.2024 – che,  con i commi 217-218, dell’art. 1, modificando l’art. 34, del D.lgs. n. 151/2001 ( T.U. per la tutela della maternità e paternità), introduce, come già detto,  l’indennizzo all’80% per il  3° mese di congedo e rende permanente lo stesso importo anche per il 2° mese. Di più, riconduce l’intero congedo ad una sistemazione organica: fissa la esigibilità o la non esigibilità totale o parziale degli incrementi intervenuti nel rispetto di precise sequenze temporali da correlare, caso per caso, ai diversi periodi di conclusione del congedo di maternità o di paternità.

Di seguito, le sequenze temporali con le differenti forme di retribuzione.

  • Ai genitori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità entro il 31 dicembre 2023, il congedo parentale segue le regole tradizionali: la retribuzione al 100% per i primi 30 giorni e al 30% dal 2° mese in poi. L’intero periodo del congedo è reso fruibile sino al compimento del 12° anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
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  • Ai genitori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023 e concluso, comunque, entro il 31 dicembre 2024, i primi 30 giorni sono retribuiti, more solito, al 100%; il 2° mese è indennizzato all’80%, tanto se fruito nel 2024, quanto se utilizzato dal 2025 in poi e, ad ogni modo, entro i 6 anni di età del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Il 3° mese conserva il 30% della retribuzione.
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  • Ai genitori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024, il congedo parentale è così indennizzato: i primi 30 giorni al 100%; il 2° e il 3 mese all’80%, se fruiti entro i 6 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Dunque, per il personale della scuola che ha concluso o che concluderà il congedo di maternità e/o di paternità dopo il 31 dicembre 2024, oltre ai primi 30 giorni al 100%, saranno riconosciuti, in via definitiva, ovvero con una misura strutturale, il 2° e il 3° mese all’80% della retribuzione base.

 Una puntualizzazione necessaria

Per concludere un’ultima e fondamentale chiarificazione, a motivo delle diverse interpretazioni rilevate in merito.

In particolare, ci si chiede: a seguito delle modifiche legislative intervenute, il personale della scuola – per avere diritto alla retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale – deve utilizzarlo entro i 6 o sino ai 12 anni di età del figlio?

La questione è stata affrontata e chiarita da due Orientamenti applicativi dell’Aran, in risposta ai comparti pubblici della “Sanità” (ASAN78 del 22.12.2022) e delle “Funzioni locali” (CFL236 del 23.11.2023).

L’Agenzia, in ambedue i pareri, rammenta che l’indennizzo al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale compete ai genitori in forza di una specifica norma contrattuale di “maggior favore” e che la stessa non subisce dipendenza alcuna dai miglioramenti disposti legislativamente. Precisa, altresì, che per effetto del c.d. “rinvio dinamico” degli specifici articoli contrattuali agli articoli 32 e 34 del D.lgs. n. 151/2001, si realizza la seguente fattispecie giuridica: sino a quando i richiamati articoli del Decreto legislativo disporranno, in via ordinaria, la fruizione del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio, l’indennizzo al 100% sarà dovuto ai genitori entro il medesimo lasso temporale.

Di conseguenza, anche al personale della scuola che – giusto l’art. 12, comma 4, del Ccnl 29.11. 2007 – vanta una condizione contrattuale del tutto identica a quella dei due comparti citati, la competenza al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori, spetterà sino al compimento del 12° anno di età del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

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Congedo parentale, anche il terzo mese all’80% ultima modifica: 2025-01-29T06:56:55+01:00 da
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