- eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, fermo il limite di tre giorni al mese di permesso per l’assistenza, il diritto può essere riconosciuto a più soggetti alternativamente, salvo che non ne usufruisca direttamente il lavoratore con grave disabilità
. - novellato la materia del congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale che non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio
. - introdotto il “convivente di fatto” (unione civile costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso) tra i soggetti individuati ai fini della concessione del congedo straordinario
Le novità della riforma sono dettagliatamente illustrate nella circolare INPS numero 122 del 27-10-2022. Per la gestione delle pratiche si rinvia alla Circolare INPS numero 39 del 04-04-2023.
La legge di bilancio 2023 ha disposto l’aumento dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per una sola mensilità (delle tre spettanti a ciascun genitore) entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni da adozione o affidamento di minore, non oltre la maggiore età, da riconoscere esclusivamente a lavoratori dipendenti sia pubblici che privati. Dunque, il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori, fruibile alternativamente se entrambe lavoratori dipendenti.
Per approfondimenti si rinvia alla Circolare INPS numero 45 del 16-05-2023.
L’INPS con il messaggio numero 2788 del 26-07-2023 istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione del flusso UniEmens per congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità, fornendo istruzioni di dettaglio ed una mappatura dei codici da utilizzare.
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Congedo parentale, di paternità obbligatorio e permessi per disabilità ultima modifica: 2023-08-05T04:31:26+02:00 da