Congedo parentale emergenziale, rinnovo fino al 31 dicembre per dipendente con figlio minore di 14 anni in DAD

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 2.12.2021.

Gilda Venezia

Il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, tra le novità in materia di lavoro riporta il rinnovo del congedo parentale per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni in DAD

L’art. 9 del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146  dispone le seguenti misure materia di congedi parentali, applicabili fino al 31 dicembre 2021.

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte
– alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
– nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio,

– per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
– nonché per la durata della quarantena del figlio
– ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria ed è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

I suddetti periodi di astensione sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di DAD o di sospensione delle attività dei centri assistenziali dei quali sia stata disposta la chiusura, possono essere convertiti a domanda nel congedo in esame con diritto all’indennità pari al 50% della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, al ricorrere delle condizione indicate (DAD ecc.) ha diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

LA NOTA

 

 

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Congedo parentale emergenziale, rinnovo fino al 31 dicembre per dipendente con figlio minore di 14 anni in DAD ultima modifica: 2021-12-02T17:25:58+01:00 da
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