di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 16.12.2023.
Cambiamenti del congedo parentale dal 2017 al 2023
Alla docente che ci ha posto la domanda, viene applicata una interpretazione dell’ARAN che risale al 2017 e che la nostra testata aveva prontamente riportato. L’ARAN alla luce del nuovo decreto legislativo n. 80/2015 riteneva che i primi trenta giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4, fossero retribuiti per intero se fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Se, invece, essi fossero stati richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, analogamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria). Alle stesse condizioni può essere corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo. Infatti, per quanto riguarda il trattamento economico da erogare dopo il sesto anno, la disciplina di miglior favore deve sempre essere applicata nella cornice legale del D. Lgs. n. 151/2001 che all’art. 34 ne stabilisce le relative regole.
La disciplina sui congedi parentali è stata ulteriormente modificata con il decreto legge n.105 del 2023. Quindi adesso possiamo affermare che esistono chiare norme legislative e anche contrattuali sui congedi di maternità e paternità per chi ha figli di età pari o inferiore ai 12 anni. In tal caso, infatti, con il decreto legge n. 105 del 30 giugno 2022, entrambi i genitori potranno fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale, elevabili a 11 mesi qualora il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi. Anche con il nuovo CCNL scuola 2019-2021, vengono recepiti alcuni aspetti importanti delle norme riferite ai congedi parentali per i genitori di figli di età pari o inferiore ai 12 anni. All’art.34 del futuro CCNL scuola è scritto chiaramente che il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32 , comma 1, del D.lgs. n.151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. I primi trenta giorni di tale congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Appare evidente che il parere dell’ARAN del 2017, nonostante sia solo un parere e non rappresenti una disposizione legislativa, risale ad un periodo molto anteriore sia al decreto legge 105/2022. Invece è da prendere in conto un altro parere dell’ARAN del 2022.
Ultimo parere ARAN su congedo parentale
Ecco la domanda posta all’ARAN e soprattutto la risposta:
I dipendenti hanno diritto alla retribuzione al 100% per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti sino al compimento dei 12 anni da parte del bambino alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs 151/2001 per effetto del D.Lgs 105/2022?
Si deve evidenziare che gli orientamenti applicativi della scrivente Agenzia AIV303 e SAN272 risalivano al 2016 e vanno pertanto, ad oggi, riformulati come segue alla luce delle notevoli modifiche apportate agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001 con l’entrata in vigore del D. Lgs del 30 giugno 2022 n. 105.
Si tenga infatti presente che l’art. 45, comma 3, del CCNL 2016-2018 del comparto sanità e l’art. 44, comma 3, del CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, nel prevedere un trattamento di maggior favore rispetto a quello disposto dall’art. 34 del D.Lgs 151/2001, effettuano un rinvio dinamico all’art. 32, comma 1, (in combinato disposto con l’art. 34) del D.Lgs 151/2001 recependone pertanto le modifiche apportate anche dal recente D. Lgs del 30 giugno 2022 n. 105 che, a seguito della novella, consente l’erogazione di una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di congedo di nove mesi da fruirsi fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.
Lo stesso art. 34, comma 3, ora prevede che, nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 (dello stesso art. 34), tale indennità può essere erogata, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, solo a condizione che il reddito individuale del lavoratore sia inferiore ad un determinato parametro indicato nella stessa norma.
Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore delle ultime modifiche legislative sopra citate, ovvero dal 13 agosto 2022, il maggior beneficio contrattuale, che si colloca nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 (in combinato disposto con l’art. 34) del D.Lgs. n. 151 del 2001 e smi, per le lavoratrici madri e/o per i lavoratori padri, potrà essere erogato per i primi trenta giorni di congedo parentale,…computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente…, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.
Conclusioni sul congedo parentale
Alla luce di quanto su scritto, la docente che ci ha rivolto la domanda, ha diritto a fruire di trenta giorni di congedo parentale pagato al 100% fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio. Commette un grave errore la segreteria scolastica che si basa su vecchio parere dell’ARAN , dal 13 agosto 2022 la normativa è favorevolmente cambiata.
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