Congedo parentale: niente mese pagato all’80% per la scuola

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 19.8.2023.

Nota Funzione Pubblica.

Gilda Venezia

Con il termine “Congedo parentale” (ex astensione facoltativa dal lavoro) si intende il periodo di riposo legato alla nascita del figlio e previsto sia per la madre che per il padre.

L’art. 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs 151/2001 recentemente modificato dal D.lgs 105/2022), prevede che per ogni bambino nei primi 12 anni di vita (o 12 anni dall’inserimento nel nucleo familiare nel caso di figli adottati o affidati purché il figlio non abbia raggiunto la maggiore età) ciascun genitore ha il diritto di assentarsi dal lavoro secondo le modalità di seguito indicate.

A CHI SPETTA E PER QUANTO TEMPO

  • Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
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  • Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio (anche contestualmente al congedo di maternità della madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di cui il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo.
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  • Qualora vi sia un solo genitore (a seguito di morte di un genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori risultante da un provvedimento formale), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
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  • Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. nel caso di madre casalinga o di padre disoccupato).

I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora però il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi (es. padre 5 mesi e madre 6 mesi).

Tali limiti massimi non sono stati modificati dal D.lgs 105/2022.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il D.lgs 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha cambiato le regole relative alla fruizione dei congedi parentali. L’INPS, con i messaggi n° 3066 del 4 agosto 2022 (Congedo Parentale) e n° 3096 del 5 agosto (Legge 104), ha fornito le prime indicazioni ai fini del riconoscimento delle indennità rimandando le procedure di dettaglio ad una successiva circolare.Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili al 30% di congedo parentale sono i seguenti:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno(e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
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  • al padre, fino al dodicesimo anno(e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
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  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a unulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Pertanto a ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi non trasferibile all’altro genitore. In totale si arriva a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).

LA RETRIBUZIONE DEI PRIMI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE PER IL COMPARTO SCUOLA

Per quanto concerne il comparto scuola, il CCNL del lavoro del 29 novembre 2007 prevede una disciplina di maggior favore in quanto l’art. 12, comma 4 statuisce che:

Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

 

LA LEGGE DI BILANCIO 2023

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto che, un mese di congedo parentale, venga retribuito, in alternativa fra padre e madre all’80% (piuttosto che al 30%).

elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione”.

La novella in esame, dunque, ha modificato in senso migliorativo la misura dell’indennità per congedo parentale, elevandola all’80 per cento (rispetto all’ordinaria entità del 30%) per la durata massima di un mese, fino al sesto anno di vita del bambino, e specificando che è fruibile in alternativa tra i genitori.

Al riguardo, va rammentato che per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dipendenti pubblici, la suddetta indennità per il medesimo periodo di 30 giorni è retribuita per intero in base a quanto stabilito dai contratti nazionali di lavoro.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. DFP-0020810-P-27/03/2023 precisa che consideratoche l’indennità maggiorata riguarda esclusivamente i 30 giorni di congedo parentale, si ritiene che l’innalzamento della misura pari all’80 per cento della retribuzione, introdotta dall’articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 19 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023), non risulti applicabile al personale che può già usufruire di un mese di congedo al 100 per cento dell’indennità, sulla base dei rispettivi CCNL.

In sostanza la misura in questione (un mese retribuito all’80%) non è cumulabile con la misura prevista dai contratti collettivi del settore pubblico che già riconoscono ai lavoratori pubblici un mese al 100%.

TERMINE DI PREAVVISO

Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo (Art. 1 comma 3 D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151).

Tuttavia, il CCNL Scuola, all’art. 12, comma 7, dispone che:

La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione”. 

In presenza di questa antinomia, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 13/2016, ha in sostanza stabilito che prevale il CCNL rispetto alla normativa per cui dovrebbe essere sempre rispettato il preavviso di almeno 15 giorni.

Inoltre, lo stesso CCNL all’art. 12 comma 8 prevede che:

In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro”.

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Congedo parentale: niente mese pagato all’80% per la scuola ultima modifica: 2023-08-20T05:08:02+02:00 da
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