di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 2.1.2020
– Un docente che è diventato padre da due mesi ci chiede se può fruire del congedo paternità e se ha diritto ad assentarsi da scuola in caso di malattia del bambino.
Congedo malattia dei figli di età minore ad otto anni
L’art. 47 del D.lgs. 151/2001, ai commi 1, 2 e 3, dispone che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto a fruire di congedi per la malattia di ciascun figlio di età non superiore agli otto anni. Per la precisione il comma 1 dispone che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
Il comma 2 dice che ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Il comma 3 spiega che per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Mentre fino ai tre anni l’assenza del docente per malattia del bambino viene retribuita e si ha diritto ai 30 gg, quando il bambino si trova tra i 3 e gli 8 anni i giorni sono soltanto 5 e non vengono retribuiti.
Infine bisogna anche aggiungere che se la malattia comprende dentro i 5 giorni una domenica pure quel giorno viene calcolato come congedo.
Congedo obbligatorio di paternità
L’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
In seguito l’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.
Per l’anno solare 2019, l’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio.
Adesso non la legge di Bilancio 2020 il congedo obbligatorio di paternità viene elevato a 7 giorni per tutto il 2020. È utile conoscere che al comma 342 dell’art.1 della legge di bilancio del 2020, inserita in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020, è scritto che al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »; b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l’anno 2019 e a sette giorni per l’anno 2020 »; c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».
Il docente che poneva la domanda se avesse potuto fruire del congedo obbligatorio per il figlio di età di 2 mesi, diciamo che ha diritto a fruire entro il quinto mese di vita del bambino di 7 giorni di congedo retribuiti al 100%.
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Congedo paternità e per malattia figlio, ecco cosa spetta ai docenti ultima modifica: 2020-01-02T17:57:11+01:00 da