di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 13.12.2016
– Il Consiglio di istituto è un organo collegiale istituito dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974, dove, nell’art.1 viene stabilita, appunto, l’istituzione degli organi collegiali delle singole scuole
Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione della gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.
Il Consiglio d’istituto rappresenta l’ organo con poteri di indirizzo politico e di controllo che si occupa dell’assetto organizzativo e strutturale della scuola. Fornisce quindi indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’istituto.
In base all’art. 25 comma 6 del DL n. 165 del 30 marzo 2001, il Dirigente scolastico deve presentare periodicamente al Consiglio di istituto “ motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività’ formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”
Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, in numero variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.
In base all’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e all’art. 8 del DL n.297 del 16 aprile 1994, il Consiglio di istituto risulta avere la seguente composizione:
-nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico.
– nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico.
-negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
La prima convocazione del Consiglio di istituto è disposta dal Dirigente scolastico.
Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal dirigente scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.
Il Consiglio di Istituto si rinnova ogni tre anni e scaduto il triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.
Il Consiglio di Istituto può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti.
I membri del Consiglio di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
I membri del Consiglio di istituto rimangono, quindi, in carica per un triennio fino al successivo rinnovo dell’organo collegiale e niente vieta che possano essere riconfermati nell’incarico per un ulteriore triennio in seguito a regolari elezioni.
In quali casi si può verificare la decadenza anticipata dei membri del Consiglio di istituto?
Come stabilisce l’art.51 comma 1 dell’OM n.215/91, decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
Nello specifico la normativa citata chiarisce che i genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.
In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell’eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.
Per quanto riguarda la componente studentesca del Consiglio di istituto nelle scuole Secondarie II grado, decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio.
Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio, cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.
Anche la componente docente all’interno del Consiglio di istituto può decadere per trasferimento in altra sede o per pensionamento, in quanto non risultano più in servizio nella scuola.
Le motivazioni indicate che determinano la decadenza dei membri del Consiglio di istituto, per le diverse componenti, sono sicuramente ovvie e scontate in quanto non è possibile appartenere e avere potere deliberante all’interno di un organo collegiale se non si appartiene più, come docente, studente o genitore, alla scuola interessata.
Oltre ai succitati motivi di decadenza, però, ne esiste un altro che non tutti tengono in dovuta considerazione trascurandone, quindi, gli effetti . Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto, infatti, anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994:
I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall’articolo 35.
L’art.35 citato stabilisce che “Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.”
Come indicato nel nostro articolo, con la nota ministeriale n. 10629 del 21 settembre 2016 il MIUR fornisce indicazioni in merito all’elezione degli organi collegiali della scuola.
L’elezione degli organi, che hanno durata annuale, devono svolgersi entro il il 31 ottobre 2016.
Entro la stessa data del 31 ottobre 2016 devono svolgersi le elezioni per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza.
Per quanto riguarda, invece, le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, la data della votazione sarà fissata dal Direttore generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 20 novembre e lunedì 21 novembre 2016.
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