Consiglio di istituto. Quanti componenti, chi può presentarsi, come svolgere le elezioni

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di Lalla, Orizzonte Scuola,  9.9.2016

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Un lavoro certosino del Prof. Paolo Pizzo: 7 schede per orientare docenti, Dirigenti Scolastici, segreterie nelle procedure da mettere in atto per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Le risposte ai quesiti sui compensi e sulle modalità per il corso serale.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 1 del DPR del 31 maggio 1974, n. 416 (“Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”) istituisce, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali.

Il fine è “la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.”

Il consiglio d’istituto rappresenta l’organo con poteri di indirizzo politico e di controllo che si occupa dell’assetto organizzativo e strutturale della scuola a cui il Dirigente “presenta periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica” (art. 25 comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

I componenti, le funzioni, le modalità delle elezioni del consiglio d’Istituto sono definiti dalle seguenti norme:

  • DPR 31 maggio 1974, n. 416: riguarda l’istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
  • Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 : riguarda le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d’istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici.
  •  Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105 : riguarda l’applicazione del regolamento tipo nelle more dell’adozione del regolamento interno (disposizioni generali, convocazione, elezione del presidente ecc. degli organi collegiali).
  • Legge 15 marzo 1997, n. 59 : riguarda la Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (in particolare l’ 21).
  • Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59”: riguarda l’istituzione della dirigenza e il ruolo del Dirigente scolastico.
  • DPR 8 marzo 1999, n. 275 (successivamente modificato dai DPR n. 156/1999 e n. 105/2001): è il Regolamento dell’autonomia scolastica.

A queste si aggiungono quattro importanti Ordinanze ministeriali che riguardano il Consiglio d’istituto con particolare riferimento all’iter da seguire per l’elezione degli organi collegiali:

  • Ordinanza ministeriale 4 agosto 1995, n. 267 : riguarda la nomina di un commissario straordinario per le competenze di cui all’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, fino alla prima costituzione degli organi collegiali a livello di istituto: “Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d’istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l’amministrazione straordinaria”.

Nota bene

Per l’a.s. 2012/13 il Ministero ha emanato le seguenti disposizioni:

Con la Circolare ministeriale n. 73 del 2 agosto 2012 e nota n. 6310 del 4 ottobre 2012 stabilisce che entro il 31 ottobre 2012 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza – delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima.

La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 18 e di lunedì 19 novembre 2012.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.

Istituzioni scolastiche del primo ciclo che sono state oggetto di dimensionamento

Per il corrente anno scolastico la nota del 4 ottobre stabilisce che le istituzioni scolastiche che, a qualunque titolo, hanno modificato la loro costituzione (nuovo istituto comprensivo, fusione di più istituti, aggregazione di plessi/sedi ad istituti comprensivi già funzionanti) devono procedere al rinnovo del consiglio di istituto, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei vari ordini di scuola.A tal fine, le operazioni connesse alle elezioni del consiglio di istituto dovranno essere definite secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 215/1991 e dall’Ordinanza ministeriale n. 267/1995.

 

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O D’ISTITUTO (E GIUNTA ESECUTIVA)

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il consiglio di circolo o d’istituto:

• Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:

  • 6 rappresentanti del personale insegnante;
  • 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
  • 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
  • Il Dirigente scolastico.

• Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

  • 8 rappresentanti del personale insegnante;
  • 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
  • 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
  • Il Dirigente scolastico.

•  Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.

Alle riunioni del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del Consiglio, due rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente eletti dai docenti dei predetti corsi funzionanti nella scuola.

Non si fa luogo a tale elezione se due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del consiglio. Il numero dei docenti da eleggere appositamente è ridotto a uno nel caso in cui del consiglio di istituto faccia già parte altro docente dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori.

Alle stesse riunioni partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi, eletti dai frequentanti dei corsi medesimi.

Per le elezioni delle rappresentanze dei docenti e degli studenti previste dal precedente comma si osservano le procedure previste dalla presente ordinanza per l’elezione dei docenti e degli studenti nel consiglio di istituto.

Inoltre:

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Il consiglio di circolo o di istituto nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una giunta esecutiva:
È composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori.
Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di segreteria (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

 

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO

II consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Il consiglio stabilisce i criteri a cui il collegio dei docenti deve attenersi nella composizione del POF (ha il potere di adottarlo o meno e quindi di possibile rinvio dello stesso al collegio docenti per un suo adeguamento) e ha una funzione di verifica di fatto nel momento in cui gestisce il Programma annuale.

Delibera il regolamento interno che disciplina la vita di istituto, interviene sulla struttura dell’orario, sulle questioni relative alla privacy ecc.

Dà quindi indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’istituto.

Più nello specifico, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) il consiglio di circolo e d’istituto:

  • Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento.
  • Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto:
  1. Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
  2. Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
  3. Approva le modifiche al programma annuale ;
  4. Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal Dirigente scolastico all’esame del collegio dei revisori dei conti;
  5. Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese;
  6. Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente scolastico entro 30 giorni;
  7. Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44/2001;
  8. Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente scolastico.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

  1. Adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 297/94;
  2. Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
  3. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  4. Criteri generali per la programmazione educativa;
  5. Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
  6. Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  7. Partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  8. Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.

Inoltre:

  • Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
  • Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94.
  • Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001.
  • Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
  • Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
  • Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
  • Programma annuale all’approvazione del consiglio d’istituto.

Nota bene

Premettendo che la materia sia tuttora controversa, si è del parere che continuino a spettare al consiglio d’istituto l’indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti e all’adattamento dell’orario delle lezioni anche in relazione alla riduzione dell’orario per “cause di forza maggiore”.

Ricordiamo inoltre che spetta al consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definire le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

Il Consiglio d’Istituto non ha invece competenza sugli aspetti della valutazione disciplinare (es. definire indicatori, descrittori e scala decimale da adottare per la valutazione degli allievi, programmazione disciplinare ecc.).

Tali competenze sono proprie del collegio dei docenti (il POF viene infatti elaborato dal collegio dei docenti per la parte didattica).

LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O D’ISTITUTO

PREMESSA

La circolare Ministeriale n. 73 del 2 agosto 2012 stabilisce che entro il 31 ottobre 2012 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza – delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima.

La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 18 e di lunedì 19 novembre 2012.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.

Le istituzioni scolastiche che, a qualunque titolo, hanno modificato la loro costituzione (nuovo istituto comprensivo, fusione di più istituti, aggregazione di plessi/sedi ad istituti comprensivi già funzionanti) devono procedere al rinnovo del consiglio di istituto, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei vari ordini di scuola.

Le elezioni per la costituzione del consiglio di circolo o di istituto sono indette dal Dirigente scolastico.

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d’istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l’Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni.

Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO (ELEGGERE ED ESSERE ELETTO) DI GENITORI DEGLI ALLIEVI, ALLIEVI E DOCENTI

  • I genitori degli allievi partecipano all’elezione:
    Di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie; di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d’istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
    L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale.
    Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
  • Gli allievi partecipano all’elezione:
    Di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.
    Dei rappresentanti nel consiglio d’istituto tutti gli alunni iscritti all’istituto.
  • Il personale docente delle scuole statali partecipa all’elezione:
    Di sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;
    I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/6) o dell’anno scolastico (31/8) hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
    I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
    I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
  • Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato
    Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.
    Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l’elettorato attivo e passivo per il consiglio di circolo o di istituto.
    I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
    Gli insegnanti comandati nell’ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto.
  • Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato
    Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nell’art. 11 dell’OM 215/91 (“conservazione del diritto di elettorato”).
    Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
  • Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza
    Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario partecipa all’elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.
    L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/8 o al termine delle attività didattiche (30/6).
    Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
    Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l’elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
    Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
  • Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato
    Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.
    Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l’elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

I docenti in ogni caso devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.

In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l’interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO

In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.

La procedura elettorale semplificata non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.

PROCEDURA ORDINARIA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.

La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.

I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).

La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali.

I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

CONSIGLIO D’ISTITUTO E ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PRIMO CICLO CHE MODIFICANO LA LORO COSTITUZIONE (Ordinanza Ministeriale 4 agosto 1995, n. 267)

Ai sensi dell’ Ordinanza Ministeriale 4 agosto 1995, n. 267:

  • I provveditori agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nominano negli istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I grado un commissario straordinario per le competenze di cui all’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, fino alla prima costituzione degli organi collegiali a livello di istituto.
  • Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa prevista dall’art. 8 del D.Lvo n. 297/94.
  • Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in seno al consiglio di istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola.
  • Nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione.
  • Il personale A.T.A. dipendente degli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.
  • La gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I grado si realizza attraverso la gestione di un unico bilancio.

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO E AGGREGAZIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (Ordinanza ministeriale 1 luglio 1998, n. 296. Modifiche agli artt. 5, 44 e 52 dell’Ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215).

  • In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole.
  • Qualora nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti d’istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio d’istituto, quest’ultimo decade e il provveditore agli studi nomina, fino all’insediamento del nuovo consiglio d’istituto, il commissario per l’amministrazione straordinaria di cui all’art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975.
  • Qualora, invece, a un’istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio d’istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d’istituto. Fino all’insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il consiglio d’istituto uscente.
  • Nel consiglio d’istituto viene riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole comprese nell’aggregazione.
  • I consigli di circolo e d’istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell’ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno) della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.
  • Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il consiglio d’istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e l’adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell’intero consiglio.
  • I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.
  • Si procede, invece, all’indizione delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie.
  • Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell’ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.
  • Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5

Nota bene

Ai sensi del TITOLO IV – NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE DISPOSIZIONI VARIE dell’ Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215:

  • I Provveditori agli studi emanano i decreti di nomina dei membri del consiglio di circolo e di istituto.
  • La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Dirigente scolastico.
  • Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
  • Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
  • Il consiglio di circolo o di istituto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
  • Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell’art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.
  • Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.
  • I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti.
  • La proroga dei poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.
  • Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all’insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni deiconsigli stessi.
  • Permane in carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di istituto qualora ottenga una nuova supplenza all’inizio del nuovo anno scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto di servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell’organo stesso secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.P.R. 416/1974. Il supplente continuerà ad esercitare fino alla normale scadenza dell’organo le funzioni elettive precedentemente assunte.

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Consiglio di istituto. Quanti componenti, chi può presentarsi, come svolgere le elezioni ultima modifica: 2016-09-12T00:32:28+02:00 da
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