Contagio Covid a scuola rientra fra infortuni: necessario certificato medico. FAQ Inail

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 11.11.2020.

Golda Venezia

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Inail, ha recentemente pubblicato un report relativo alle denunce di infortunio pervenute nel mese di settembre. Nel rapporto vengono inseriti anche i casi d’infezione da Covid. La scuola entra nel report con ben 300 segnalazioni (lo 0,6% del totale).

La Cisl scuola ha realizzato una scheda di approfondimento con tutte le informazioni utili sui passaggi da attuare per denunciare l’infortunio (contagio) e permettere ai lavoratori di vedersi garantita la tutela Inail.

La premessa: “Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione”.

Il decreto 18/2020 all’art. 42 c. 2 ha specificato che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa …. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

Vai alla scheda Cisl Contagio da Covid 19 e tutela Inail

Le Faq Inail

Ai fini della compilazione della Denuncia\comunicazione di infortunio il datore di lavoro deve essere in possesso del primo certificato medico completo diagnosi?
Sì. Il certificato, inviato in modalità on\off line dal medico esterno, è consultabile interamente dal Datore di Lavoro attraverso il servizio “Ricerca certificati medici”, disponibile all’interno dell’applicativo Denuncia\comunicazione di infortunio. Nel caso in cui il medico non provveda all’inoltro telematico, ma utilizzi il modello cartaceo, il lavoratore\infortunato dovrà consegnare il certificato al suo datore di lavoro. Il certificato dovrà essere completo della diagnosi, oltre che della prognosi, per poter permettere al datore di lavoro la corretta compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della denuncia di infortunio e degli adempimenti connessi obbligatori per legge.

La modulistica conforme (mod. 1 SS – Certificato medico di infortunio), limitatamente alla prima pag., per l’inoltro prevede l’invio al datore di lavoro di tutti i dati compresa la diagnosi che, pur essendo un dato “sensibile”, è tra quelli che possono essere comunicati al datore di lavoro come previsto espressamente nel paragrafo 6.3 delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati” (Provvedimento del 23 novembre 2006 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 – Serie generale) redatte dal Garante della privacy. In detto paragrafo, infatti, viene precisato che la possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest’ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di comunicazione legislativamente previsti. Tra questi rientra la presentazione all’Inail della denuncia/comunicazione di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.

Sono un medico generico e sto redigendo un certificato di infortunio. Il modulo, reperibile sul sito Inail, è predisposto in tre copie (Inail, assicurato, datore di lavoro). La diagnosi, essendo un dato riservato, non dovrebbe essere esclusa dalla copia per il datore di lavoro?
No. Il certificato medico di infortunio (mod. 1 SS), limitatamente alla prima pag., deve essere completo di tutti i dati, compresa la diagnosi che, pur essendo un dato “sensibile”, è tra quelli che pertanto, nel caso di contagio da Covid-19 in ambito lavorativo, il medico provvede alla trasmissione all’Inail del certificato di infortunio e l’istituto scolastico provvede alla denuncia d’infortunio ai sensi l’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, e successive modificazioni. I termini decorrono dalla ricezione del certificato medico di infortunio. La valutazione circa l’indennizzabilità spetta all’Inail. E’ da segnalare che, considerata la fase emergenziale, l’Inail ha accettato anche la certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per i casi denunciati nel primo periodo di contagio possono essere comunicati al datore di lavoro come previsto espressamente nel paragrafo 6.3 delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati” (Provvedimento del 23 novembre 2006 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 – Serie generale) redatte dal Garante della privacy. In detto paragrafo, infatti, viene precisato che la possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest’ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di comunicazione legislativamente previsti. Tra questi rientra la presentazione all’Inail della denuncia di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.
Inoltre, come stabilito dall’art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.lgs. n. 81/2008 che prevede l’effettuazione di una “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”, è consentito al medico, che redige un certificato definitivo, di segnalare la necessità di procedere al suddetto controllo da parte del Medico Competente.

La certificazione sanitaria per l’infortunio (certificato primo, continuativo, definitivo) come può essere effettuata? Il medico curante ha dei moduli predisposti, il certificato è a pagamento? Se la certificazione viene effettuata all’INAIL, il certificato è a titolo gratuito?
Tutti i certificati redatti all’interno degli ambulatori di una sede territoriale INAIL sono a titolo gratuito.
I certificati di infortunio o malattia professionale rilasciati fino al 31 dicembre 2018 dal medico curante (medico esterno) – che abbia aderito all’Accordo INAIL e rappresentanze sindacali – sono rimborsati dall’Inail a fronte della verifica dei requisiti previsti dal predetto Accordo. Qualora il medico, anche nell’esercizio della propria attività di libero professionista, abbia rilasciato un certificato contenente tutte le informazioni richieste dall’Istituto a fronte di un pagamento di un corrispettivo da parte dell’assicurato, l’Istituto procederà al rimborso direttamente a favore del lavoratore, nei limiti dell’importo di euro 27,50 e per un massimo di tre certificati per infortunio (incluso il primo certificato di pronto soccorso), previa acquisizione di copia della ricevuta fiscale attestante l’avvenuto pagamento.
Con decorrenza 1 gennaio 2019, in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.
Il certificato deve essere trasmesso – a cura del medico esterno o ospedaliero – esclusivamente con modalità telematica (circolare Inail n. 10/2016 in applicazione del D. Lgs 151/2015). A partire dal 22 marzo 2016 (giorno di entrata in vigore del D. Lgs 151/2015), il medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale, ha l’obbligo di trasmettere per via telematica all’Inail, il certificato medico.
Nell’accezione di struttura sanitaria e medico rientra qualunque medico, ossia medico del lavoro, pronto soccorso, ospedale, medico di famiglia, etc. che presti la prima assistenza intesa quale “prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base, ad un lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale.

Nel caso in cui, a causa di problemi tecnici organizzativi o altre cause oggettive, non sia possibile la trasmissione on line, il medico esterno o la struttura sanitaria, devono provvedere all’invio del certificato via PEC alla sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore e rilasciare il certificato all’assistito che deve poi inoltrarlo al datore di lavoro (ai fini della compilazione della Denuncia/comunicazione di Infortunio).

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Contagio Covid a scuola rientra fra infortuni: necessario certificato medico. FAQ Inail ultima modifica: 2020-11-10T22:14:14+01:00 da

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