dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 16.5.2021.
– Scuola, le FAQ dell’ARAN sulla contrattazione di Istituto –
Quale valore ha il contratto d’istituto concluso oltre il termine previsto dall’art. 22, comma 7, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018?
Nel merito del quesito posto, si osserva che l’art. 40, comma 3/bis del d. lgs n. 165/2001 prevede che “[…] La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono […]”.
Nel rispetto di tale previsione legislativa, il CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, ha fissato i termini entro i quali la sessione negoziale della contrattazione integrativa deve svolgersi, stabilendo:
A. in via generale (art. 7) che:
“6. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.”
B. in particolare per la contrattazione a livello di singola istituzione scolastica (art. 22) che:
“Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.”
Il modello negoziale sopra richiamato fornisce alle amministrazioni gli strumenti necessari per dare in primo luogo ampio spazio alla contrattazione collettiva e, successivamente, ove permanga una situazione di stallo, fornendo alle Istituzioni la possibilità di adottare atti unilaterali finalizzati ad evitare pregiudizi alla funzionalità dell’azione amministrativa. Le previsioni contrattuali, quindi, puntano sempre verso la contrattazione collettiva, imponendo comunque la prosecuzione delle trattative per pervenire ad un accordo che sostituisca l’eventuale atto unilaterale che, ricordiamo, riveste carattere provvisorio. A maggior ragione, quindi, deve ritenersi valido un contratto collettivo integrativo sia pure stipulato in ritardo rispetto ai termini di cui al citato art. 22 comma 7.
In caso di prolungata assenza per malattia del dirigente scolastico lo stesso può delegare la conduzione della contrattazione e la firma del contratto d’istituto al proprio collaboratore o è necessaria la presenza del dirigente dell’ambito territoriale?
Per quanto riguarda la sostituzione del dirigente scolastico, il Consiglio di Stato con il parere n. 1021 della sezione II del 26 luglio 2000 ha sancito che “la soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell’affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente a uno dei suoi collaboratori ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l’affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo”.
Pertanto, a parere di questa Agenzia ne consegue che se il dirigente si dovesse assentare per un lungo periodo, la Direzione scolastica regionale dovrà nominare un reggente o un sostituto autorizzato a condurre la trattativa.
E’ legittimo fornire nominativi e compensi dei docenti e del personale ATA alle organizzazioni sindacali di comparto in regime di contrattazione integrativa di istituto?
La richiesta di fornire nominativi e compensi traeva origine dalla previsione contenuta nell’art. 6 comma 2 lettera n) del previgente CCNL del 29/11/2007 che sottoponeva ad informazione successiva “i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto”.
La successiva contrattazione collettiva nazionale ha attribuito una nuova connotazione all’istituto dell’informazione sindacale. Infatti, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 19/4/2018 l’informazione si configura come strumento propedeutico all’esercizio delle relazioni sindacali, ed è dovuta su tutte le materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Si osserva inoltre che lo stesso CCNL sottoscritto il 19/4/2018 ha previsto all’art. 22 alcune materie di informazione successiva, tra le quali comunque non figurano più “i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto” come sancito dal CCNL del 29.11.2007.
Si evidenzia, infine, che nel quadro della disciplina delle relazioni sindacali, l’art. 4, comma 5, del CCNL 19/4/2018 prevede che “Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento”.
Dal contenuto delle disposizioni contrattuali sopra richiamate si ricava la conclusione che la disciplina pregressa relativa alle relazioni sindacali è stata sostituita integralmente dal nuovo dettato contrattuale.
Tanto premesso ai fini degli obblighi di natura contrattuale. Ovviamente tutt’altra questione, sicuramente non di competenza Aran, è rappresentata dai poteri di singoli cittadini, dipendenti o organizzazioni sindacali in materia di accesso civico o di procedimento ex L. 241/90
Chi sono i soggetti legittimati alla richiesta di una interpretazione autentica?
La richiesta di interpretazione autentica di una norma contrattuale può provenire o dal Giudice del Lavoro – il quale, allo scopo di dirimere una lite, ritiene necessario chiedere alle parti di specificare meglio il contenuto della clausola controversa – o da una delle parti firmatarie del CCNL qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione di una norma negoziale. Si ricorda, che l’interpretazione autentica non deve avere carattere innovativo ma esclusivamente fornire elementi per una più facile e corretta lettura della norma.
Il limite di due assemblee mensili si deve intendere come due assemblee in un mese per categoria di personale (docenti e ATA)?
Ai sensi dell’art. 8 del CCNL 29.11.2007 per ciascuna categoria di personale possono essere indette al massimo due assemblee al mese. Ad esempio, qualora la prima assemblea del mese sia destinata sia al personale docente che al personale ATA, la stessa verrà conteggiata per entrambe le categorie, con la conseguenza che per ciascuna di esse potrà essere indetta, singolarmente o congiuntamente, solo un’ulteriore assemblea.
I compensi attribuiti al personale della scuola che ha partecipato ad attività presso Enti o Agenzie con cui la stessa scuola ha stipulato delle convenzioni sono oggetto di contrattazione?
Nell’ambito delle risorse che alimentano il fondo di cui al primo comma dell’art. 40 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 si rinvengono tutte quelle risorse che hanno contribuito alla costituzione del fondo dell’istituzione scolastica, inclusi “i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione scolastica finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati” come inizialmente previsto dall’art. 27 del CCNI 31.08.1999 e successivamente ripreso dai CCNL.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lett. c2) e c3), saranno oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione sia i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo sia i criteri per l’attribuzione del salario accessorio al personale scolastico, nel rispetto dei limiti posti dal legislatore e dalla contrattazione nazionale nonché di quelli definiti dal contratto integrativo a livello nazionale o regionale.
.
.
.
.
.