Corte di Appello di Roma si è espressa sui 24 CFU con condanna alle spese per i ricorrenti

di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 14.2.2023.

Gilda Venezia

In questi giorni su alcuni siti di informazione scolastica circolava l’informazione di una sentenza del tribunale di Avezzano che riconosceva il valore abilitante dei 24 CFU. In realtà troppo spesso vengono diffuse solo le sentenze positive segnalate dagli avvocati e non quelle di senso negativo. Appare opportuno fare chiarezza sull’argomento. La giurisprudenza si sta consolidando in maniera opposta rispetto a quello che viene pubblicato. Una recentissima sentenza della Corte di Appello di Roma, datata 23/12/2022 si è espressa in merito alla questione dei 24 CFU.

I ricorrenti, numerosissimi, avevano presentato ricorso al Tribunale di Rieti in data 24 marzo 2020 con il quale chiedevano il riconoscimento del titolo abilitante dei 24 CFU. Il giudice già in prima istanza rilevava che, come previsto da normativa, i 24 CFU assieme alla laurea magistrale sono da considerarsi titolo di accesso e non abilitazione.

Per questo motivo il giudice Reatino rigettava la richiesta con sentenza 16/22 del 27/01/2022.

I ricorrenti si sono rivolti quindi alla Corte d’Appello di Roma che ha confermato quando già stabilito dal giudice di primo grado. I giudici hanno evidenziato come:

Pertanto, correttamente, il legislatore delegato, nell’attuare la delega, ha innovato il precedente assetto di
accesso alla procedura concorsuale, non prevedendo più necessariamente, per la scuola secondaria, il
requisito iniziale di accesso alla procedura concorsuale dell’abilitazione all’insegnamento, ma considerando sufficiente il solo titolo di studio, con la precisazione, come richiesto dalla legge delega, del possesso di un numero minimo di ventiquattro crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
..La novella del 2018 ha, pertanto, confermato, con l’utilizzo della congiunzione “oppure”, la netta differenza tra i titoli abilitanti e il possesso della laurea magistrale accompagnata dai ventiquattro crediti formativi, sancendone l’equiparazione ai soli fini della partecipazione al concorso.

Per i giudici quindi è chiaro come i 24 cfu siano, assieme alla laurea magistrale, titolo di accesso. Ribadiscono che è netta la differenza tra i titoli abilitanti e la laurea con i 24 CFU. Per queste motivazioni hanno ritenuto infondato l’appello con sentenza 5131/22 pub. il 23/12/2022.

Si è ribadito quindi che i 24 CFU non hanno valore abilitante, in questo caso c’è stata anche una pesante condanna alle spese per i ricorrenti: €.20.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP.

Corte di Appello di Roma si è espressa sui 24 CFU con condanna alle spese per i ricorrenti ultima modifica: 2023-02-15T21:26:33+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl