di Fabrizio Reberschegg, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 19.1.2020
– Si vuole eliminare in un assordante silenzio il diritto di sciopero nella scuola?
Un articolo di Giannantonio Stella sul Corriere del 18 novembre 2019 criticava pesantemente le procedure previste per l’indizione di scioperi nella scuola con le quali anche sindacati senza alcuna rappresentatività potevano apparire come soggetti portatori del diritto di proclamare scioperi nazionali in tutte le scuole con effetti di riorganizzazione del servizio e con una pubblicizzazione delle iniziative incongruente con la consistenza delle organizzazioni promotrici.
L’articolo finiva con la proposta di obbligare di fatto gli scioperanti di dichiarare nei giorni precedenti l’indizione dello sciopero la loro partecipazione.
Sembra che l’articolo di Stella abbia smosso le acque in sede di Commissione di garanzia per l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e in sede ARAN. IL presidente dell’ARAN Naddeo ha aperto in maniera unilaterale una sorta di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella scuola per proporre/imporre un accordo sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nella scuola e sulle modalità di indizione degli scioperi.
Il lodo Naddeo prevederebbe:
- L’obbligo di comunicazione preventiva della partecipazione allo sciopero del lavoratore della scuola;
- La creazione nelle scuole di contingenti minimi di presenza di personale docente negli edifici scolastici per consentire l’accoglienza degli allievi;
- La comunicazione alle famiglie della consistenza numerica e del consenso nelle mobilitazioni dei sindacati promotori dello sciopero per far capire che sigle inconsistenti a livello numerico non possono essere considerate credibili.
Le OO.SS. hanno finora espresso unanimemente la loro contrarietà alla proposta dell’ARAN, ma Naddeo ha fatto capire di essere propenso addirittura ad emanare un atto unilaterale per riformare le procedure di sciopero nella scuola.
Si tratta di una situazione estremamente pericolosa per i diritti fondamentali dei lavoratori della scuola, diritti costituzionalmente garantiti e già fortemente messi in discussione dalla legge 146/1990 che limita il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e che, ricordiamo, ha avuto il consenso dei sindacati confederali, preoccupati allora dalla nascita di movimenti sindacali alternativi e che potevano avere consensi nelle mobilitazioni e negli scioperi non graditi (si veda la vicenda Orsa per i ferrovieri). All’epoca la Gilda degli Insegnanti ha contestato con forza la limitazione del diritto di sciopero con particolare riferimento al divieto di sciopero duranti gli scrutini finali e gli esami. Con lo sciopero degli scrutini era infatti stato raggiunto un contratto vittorioso per la categoria, contratto però mal digerito dai confederali e in particolare dalla CGIL.
Da quel momento l’arma dello sciopero nella scuola è stata fortemente spuntata, ma ora sembra che le regole di imitazione degli scioperi non siano più sufficienti. La logica in cui si muove parte della politica, dei media e di alcuni sindacati è che si contrapporrebbero due diritti costituzionali: il diritto allo studio per gli allievi e il diritto di sciopero. Nel clima neoliberista imperante prevale purtroppo negli ultimi anni la centralità dei diritti del generico “cittadino” o della generica “utenza” con una compressione dei diritti sindacali e di sciopero. Il tutto di fronte ad una preoccupante afasia e impotenza del sindacato. Alcune organizzazioni si autoproclamano “sindacato dei cittadini” o “dei consumatori” domenticando che dovrebbero rappresentare i lavoratori.
Il fatto che nella scuola si debba dichiarare a priori la partecipazione allo sciopero comprimendo la libertà di scelta del lavoratore e si pretenda che i docenti diventino baby sitter degli allievi in caso di sciopero dei colleghi è inaccettabile. Si dica a questo punto che la scuola serve solo per tenere i minori in luoghi protetti per consentire alle famiglie di stare tranquille e poter svolgere senza figli di mezzo le loro attività. Si dica che la funzione essenziale dei docenti è quella della custodia e assistenza ai minori (e non solo), non quella di insegnare e di essere riconosciuti come professionisti dell’istruzione.
E’ invece giusto affrontare il tema della legittimità di un sindacato nell’indizione di uno sciopero con caratteri nazionali. Qui non serve un’altra legge antisciopero. Serve dare corpo all’art. 39 della Costituzione, sinora non applicato, e definirne le conseguenze in termini di diritto all’indizione dello sciopero. Dovrebbe essere fissata una percentuale minima di iscrizioni non solo per la rappresentatività nel comparto per la sottoscrizione di contratti nazionali con validità erga omnes (ora il 5% con mix tra iscrizioni e voti nelle RSU), ma anche una quota di rappresentatività minima in termini di iscrizioni (2% nel comparto ad esempio) per essere legittimati all’indizione di scioperi nazionali con la possibilità di imporre una quota maggiore per scioperi aziendali o territoriali che interessando sigle di rappresentanza delle specifiche realtà lavorative. Tutto ciò eviterebbe che sigle sindacali fatte da poche persone utilizzino le procedure degli scioperi per dimostrare la loro esistenza senza alcuna possibilità di ottenere risultati per i lavoratori.
Il sindacato dovrebbe essere strumento dei lavoratori e non una organizzazione che serve ai sindacalisti.
Su tali temi è possibile il confronto con il Governo. Con l’ARAN non ci sono le condizioni per continuare una discussione tra sordi.
Se passasse l’atto unilaterale dell’ARAN contro il diritto di sciopero nella scuola sarebbe la fine per il sindacato nella scuola.
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Cosa sta succedendo all’ARAN? ultima modifica: 2020-01-19T21:14:45+01:00 da