COVID, Arriva il Congedo straordinario per i figli con Dad nelle “zone rosse” o disabili

Pensioni-Oggi_logo14

di Bernardo Diaz, PensioniOggi, 13.1.2021.

I chiarimenti in un documento dell’Inps. La misura, fruibile a partire dal 9 novembre 2020, riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti che non possano effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile.

Gilda Venezia

Debutta il nuovo congedo straordinario a favore dei genitori lavoratori dipendenti da utilizzare per astenersi dal lavoro esclusivamente ove la prestazione non possa essere svolta in modalità agile per la sospensione delle attività didattiche in presenza dei figli frequentanti la seconda e la terza media nelle cd. “zone rosse”. I chiarimenti li fornisce l’Istituto di Previdenza con la Circolare numero 2/2021 pubblicata ieri in merito al nuovo congedo straordinario introdotto nell’articolo 13 del dl n. 149/2020 (cd. decreto ristori bis) poi trasposto nell’articolo 22-bis del dl n.137/2020 ad opera della legge di conversione n. 176/2020.

Si infittisce così sempre più il complesso di norme che regola questi istituti, una proliferazione legislativa che ha costretto l’Inps a mettere a disposizione una tabella riepilogativa (allegata alla stessa Circolare) per vederci chiaro. Si tratta, infatti, del terzo congedo straordinario a favore dei genitori lavoratori dipendenti dopo quelli già previsti per astenersi dal lavoro a seguito della quarantena del figlio minore di anni 14 per un contagio avvenuto nel plesso scolastico (dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020; dal 14 ottobre 2020 esteso anche a contagi avvenuti fuori dal plesso scolastico) e per la sospensione delle attività didattiche in frequenza per i figli di età minore di 14 anni frequentanti scuole di ogni ordine e grado (fruibile dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020).

Zone rosse

La nuova norma riconosce ai genitori lavoratori dipendenti (sono esclusi gli autonomi ai quali è stato riconosciuto, invece, il bonus baby sitting) un congedo straordinario indennizzato al 50% della retribuzione, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse). Il congedo è fruibile, esclusivamente ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità “agile”, dal 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del dl n. 149/2020, e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche (i periodi possono anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 a differenza dei precedenti congedi) disposta esclusivamente con Ordinanza del Ministero della Salute (sono escluse altre ordinanze come quelle regionali o locali).

Mix di strumenti

Il nuovo congedo può essere accoppiato con i precedenti. Ad esempio se il figlio frequenta la prima classe della scuola secondaria di primo grado o altra classe della scuola primaria di primo grado, oppure se la sospensione deriva da un diverso provvedimento rispetto all’Ordinanza del Ministro della Salute ed è pertanto escluso dal perimetro della norma è sempre possibile fruire del congedo per la sospensione della didattica in frequenza per i figli di età minore di 14 anni frequentanti scuole di ogni ordine e grado (dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020).

Figli disabili

Per i figli disabili il congedo assume una veste più ampia. Infatti il medesimo congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per assistere i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza. In definitiva ne possono fruire anche i genitori di figli disabili iscritti a scuole secondarie di II grado (anche al di fuori delle zone rosse) per la sospensione dell’attività didattica in frequenza a seguito di un provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche. E per tutta la durata della sospensione (purché non prima del 9 novembre 2020).

Differenze

Da segnalare alcune differenze con i il congedo per la quarantena o per la Dad dei minori di anni 14: nel nuovo congedo per le “zone rosse” o per i figli disabili non è più necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo ed è fruibile anche se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa; di contro il genitore potrà fruirne esclusivamente nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere eseguita in modalità agile (nei congedi precedenti, invece, al genitore era lasciata la scelta).

Domande

Le domande potranno essere presentate, come già previsto per gli altri congedi, telematicamente sul sito dell’Istituto, tramite contact center oppure attraverso patronati. Per farlo l’Inps renderà a breve disponibile l’applicativo aggiornato per l’inoltro delle istanze.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

COVID, Arriva il Congedo straordinario per i figli con Dad nelle “zone rosse” o disabili ultima modifica: 2021-01-14T07:24:42+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl