Cyberbullismo, la “culpa in educando e vigilando” dei genitori

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dal blog del maestro Scialpi, 27.8.2018

Cyberbullismo, una notizia che fa chiarezza sulle responsabilità.
Lo spartiacque sono i quattordici anni. Prima vede come responsabili i genitori, dopo il ragazzo.

Cyberbullismo, una notizia che chiarisce

Si legge su Stampa.it: ” Nella ricostruzione effettuata dagli agenti anche lo scatto della foto avrebbe i contorni della violenza, sarebbe stato infatti il ragazzo a tirar su di colpo la maglietta dell’amica e a scattarle una foto con l’immancabile smartphone, senza far troppo caso alle sue proteste. Solo la sua giovane età l’ha salvato da una denuncia pesante che però si è riverberata sui genitori, il mancato esercizio di una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base di quella che in termini penali si chiama «Culpa in vigilando» ed è in pratica alle base della responsabilità civile dei genitori.”
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In primis, la responsabilità in “educando e vigilando” dei genitori 

Finalmente una bella notizia! Sono confermate le responsabilità educative sul fenomeno sotterraneo del bullismo online o cyberbullismo. Quattordici anni è la linea di demarcazione tra le due responsabilità. Prima del compimento di quest’età, i responsabili sono unicamente i genitori  Tutto inizia dal momento in cui si regala lo smartphone  al piccolo “non patentato” (sono un sostenitore di una patente per l’uso dello smartphone. Interessante questa iniziativa ) un dispositivo  troppo complesso da gestire. Soprattutto quando questo si affaccia nel Web! Del resto la differenza sostanziale tra lo smartphone e il cellulare risiede nella maggiore possibilità del primo di navigare come un pc desktop o un laptop nel virtuale.
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La Polizia postale ha applicato la normativa

La polizia Postale non ha legiferato! Ci mancherebbe! Si è limitata ad applicare una norma che molti genitori ignorano o fanno finta di non conoscere.  Il riferimento è l’art.97 del Codice penale: “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni ”.
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Ulteriori conferme dalla legge 71/17 e dal decreto di recepimento del GDPR

La norma è stata recepita implicitamente  dalla legge 71/17.
Ciascun minore ultraquattordicenne… può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore” (art 2,  comma 1). Ancora per i reati “commessi, mediante la rete internet , da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento“.
Durante il lavoro di definizione del Decreto di recepimento del GDPR (25 maggio 2018), lo stesso Garante della Privacy si è pronunciato a favore dei quattordici anni come età minima per esprimere un consenso autonomo sui dati personali che possono gestire i servizi della società dell’informazione ( Facebok, Instagram,  WhatsApp…).
Chiudo con una bella notizia: la scuola non è chiamata in causa! Ad ognuno la sua parte e le sue responsabilità!

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Cyberbullismo, la “culpa in educando e vigilando” dei genitori ultima modifica: 2018-08-27T20:44:08+02:00 da
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