dal blog di Gianfranco Scialpi, 26.5.2019
– Cyberbullismo, confermato l’obbligo di denuncia da parte dei docenti ed eventualmente del referente per il contrasto (L.71/17). Senza se e senza ma! Essi sono pubblici ufficiali. Cosa fare anche per non incorrere nella culpa in vigilando.
Cyberbullismo luci e ombre della legge 71/17
Cyberbullismo, l’entrata in vigore della legge 71/17 ha confermato il bullismo online come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo” (art. 1 comma 2).
Nulla di nuovo sotto il sole! In altri termini, la legge non ha inventato il reato di cyberbullismo, bensì lo ha inserito in altri già previsti dal nostro ordinamento (aggressione molestia, ricatto…).
La legge 71/17 risulta innovativa, invece nella nomina del referente al contrasto del fenomeno (art. 4 comma 3) e nell’obbligo di ogni istituto a formulare e approvare una sezione del Regolamento d’Istituto dedicata al contrasto del fenomeno (art.5 comma 2). Il suddetto documento deve formalizzare i comportamenti vietati e quelli consentiti. Per dare forza e efficacia ai divieti è necessario prevedere delle sanzioni graduali.
Uno dei limiti della legge è il non aver inserito il bullismo fisico, che in alcuni casi precede quello virtuale. La vicenda di Carolina Picchio (il tragico epilogo ha permesso la formulazione e l’approvazione della Legge 71/17) docet!
La legge 71/17 aggiorna l’obbligo denuncia
Il quadro normativo descritto impone ai docenti e al referente per il contrasto al cyberbullismo un aggiornamento dei loro obblighi di denuncia. Non sono richiesti nuovi impegni, ma solo continuare ad attuare quelli inerenti il loro profilo giuridico di pubblici dipendenti. Recita l’art. 357 del codice penale “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“. Una conferma di questo profilo proviene da una sentenza della Cassazione (15367/2014) ” l’insegnante…è pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839) e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi ”
Da qui discende l’obbligo di riferire e formalizzare al proprio Dirigente scolastico qualsiasi vicenda di bullismo fisico e cyberbullismo che il docente viene a conoscenza. Lo prevede l’art. 361 del Codice penale “Il pubblico ufficiale , il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni , è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.”