Dati personali studenti: le scuole possono divulgarli ma è necessario il consenso. La norma

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di Anselmo Penna  Orizzonte Scuola,  7.11.2015.  

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A regolare il trattamento dei dati personali degli studenti è l’articolo 96, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

In esso si legge che “al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche ai privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti, in relazione alle predette finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’art. 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità”.

Tra le casistiche nella comunicazione dei dati personali degli studenti c’è quella all’AlmaDiploma ad esempio, che ha lo scopo di  “orientamento post-diploma” e che comporta l’inserimento dei predetti dati personali nella Banca Dati AlmaDiploma.

Nonché la loro trasmissione alla società AlmaLaurea e la loro comunicazione a soggetti pubblici e privati che dichiarano espressamente di essere interessati ai dati per l’avviamento nel mondo del lavoro e di formazione professionale.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Dati personali studenti: le scuole possono divulgarli ma è necessario il consenso. La norma ultima modifica: 2015-11-07T07:56:52+01:00 da
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