Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 6.7.2016
– Vi è stata una recente sentenza della Cassazione num. 11630 del 2016 che ha escluso il licenziamento di un dipendente di un Comune per aver timbrato in modo irregolare la propria presenza in servizio.
Da un lato i Giudici hanno rilevato che l’art. 55 quater del D. Lgs 165/2001, non poteva essere assunto come riferimento per la valutazione della proporzionalità della sanzione, in quanto inapplicabile “ratione temporis”. Dall’altro che il CCNL di riferimento non prevedeva la sanzione espulsiva per la timbratura irregolare, che risultava sanzionata con la sospensione dal servizio da 11 giorni a sei mesi, al pari di comportamenti ben più gravi di quelli addebitati al dipendente in questione.
La discrasia tra l’orario di lavoro risultante dalla timbratura e quello di effettivo ingresso, limitato a pochi minuti, costituiva sintomo di una condotta improntata a leggerezza e non ad intenti elusivi dei sistemi di controllo delle presenze. La prova aveva evidenziato che il lavoratore, nella qualità di titolare dì una posizione organizzativa, aveva conseguito valutazioni positive per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, che era frequentemente in ufficio in orari ulteriori rispetto all’orario di servizio e che i fatti contestati non avevano avuto alcuna negativa incidenza sui suoi doveri.
Con riguardo alle tipizzazioni degli illeciti disciplinari contenute nei contratti collettivi, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di licenziamento dette previsioni non possono essere disattese dal giudice, perché rappresentano le valutazioni che le parti sociali hanno fatto in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità (Cass. 2906/2005) e che il datore di lavoro non può irrogare la sanzione risolutiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo, in relazione ad una determinata infrazione (Cass. 6165/2016, 2692/2015, 19053/2005,16260/2004).
Princi pi di cui si dovrà certamente tenere conto da quando dal 13 luglio entreranno in vigore le nuove modifiche al DLSG 165 del 2001. Che cosa prevedono nello specifico in alcuni passaggi? Si esplica il senso della falsa attestazione, già fattispecie sussistente, così affermando: “ Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita’ fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita’ lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta”. Ed ancora che “ la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato.”
Come è noto nella scuola l’unico modo, ad oggi, per rilevare la presenza dei docenti è il registro di classe . Ciò lo ha affermato Corte di Cassazione Sez. V del 20.11.1996 rilevando appunto che per i docenti l’unico sistema di rilevazione e di controllo della presenza in servizio “è attestato unicamente dalla firma sul registro di classe”, costituendo peraltro “dotazione obbligatoria di ciascuna classe facente fede erga omnes quale attestazione di verità dell’attività svolta in classe dall’insegnante (Corte di Cassazione, Sez. V del 13.11.1996)”.
Nonché la Cassazione del 2006 quando ha ricordato che dalla giurisprudenza di legittimità e da quella amministrativa si ricava il principio che per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale.
Ad oggi per i docenti non esiste alcuna norma specifica che possa legittimare l’utilizzo di strumenti di rilevazione delle presenze diversi da quello del canonico registro di classe. Lo stesso dicasi per l’impiego di telecamere. Il Garante ha valutato le seguenti caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza che può essere reputato come legittimo nello spazio scolastico:”le immagini sono archiviate automaticamente senza che esse possano essere visualizzate in tempo reale;le riprese sono effettuate solo in aree esterne alla scuola; il sistema non inquadra dettagli dei tratti somatici degli interessati;le zone oggetto di videosorveglianza sono segnalate da appositi cartelli; le telecamere entrano in funzione solo in orario in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio (indicativamente dalle ore 22,00 alle ore 6,30); la visualizzazione delle immagini è consentita solo su richiesta dell’Autorità giudiziaria al responsabile, agli incaricati del trattamento designati, agli appartenenti alle Forze di polizia; la conservazione dei files delle immagini avviene per un periodo di 72 ore al termine del quale saranno cancellati mediante sovrascrittura; installazione di un software di visualizzazione delle immagini e gestione delle telecamere sul PC posto nell’ufficio di presidenza dell’istituto”.
N el paragrafo 4.3 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 nonché nella guida del Garante “La privacy tra i banchi di scuola”, ha affermato che “in caso di stretta necessità le telecamere sono ammesse, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti”.
Dunque pare evidente che l’unica ipotesi di videosorveglianza scolastica ritenuta lecita e legittima dal Garante riguarda la finalità di tutela dell’edificio scolastico e dei beni scolastici da atti vandalici, ( pur dovendo capire cosa si voglia intendere con atto vandalico…) purché le riprese riguardino le sole aree interessate e vengano attivate negli orari di chiusura degli istituti; per detta finalità, viene pertanto esclusa la possibilità di attivare le riprese “in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola”.
Quindi, niente badge, niente cartellini, niente timbrature, niente videosorveglianza. Ciò limita in modo pesante l’applicazione reale del decreto “antifurbetti” sicuramente nei confronti del personale docente, anche perché è difficile nella scuola non accorgersi dell’assenza di un docente…
Decreto “antifurbetti” ha un senso, oggi, per i docenti? No badge, cartellini, timbrature, videosorveglianza ultima modifica: 2016-07-06T11:40:37+02:00 da