Orizzonte Scuola, 19.11.2019
– L’elenco: concorso Dirigenti Scolastici, ATA, personale educativo –
Decreto scuola: è iniziato in Commissione Cultura la scrematura dei circa 280 emendamenti presentati, in vista della discussione in Aula alla Camera prevista per il 25 novembre.
Sono stati considerati inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti
- Murelli 1.29, che introduce per i vincitori di concorso un obbligo di opzione tra l’accettazione dell’assegnazione e la conservazione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992;
- Fratoianni 1.109, che novella diversi articoli del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di modificare la vigente disciplina in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti nel primo ciclo di istruzione;
- Bucalo 1.61, che incide sulla disciplina delle graduatorie d’istituto per il conferimento delle supplenze;
- Fratoianni 1.053, che introduce disposizioni per consentire al personale della scuola in servizio all’estero di completare il periodo massimo consentito di insegnamento fuori dall’Italia
- Aprea 1.061, che è volto ad introdurre l’insegnamento del coding nei programmi didattici della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
- Fratoianni 1.054, che dispone modifiche alla disciplina in materia di valutazione dei docenti, introdotta dalla legge n. 107 del 2015;
- Testamento 1.049, che è volto a introdurre modifiche alle procedure di assegnazione delle supplenze;
- identici Mollicone 2.2 e Aprea 2.8, nonché D’Attis 2.9 e Belotti 2.3, che prevedono l’ammissione a una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione per l’accesso ai ruoli di dirigente scolastico in favore dei soggetti ricorrenti avverso i bandi di concorso per dirigenti scolastici indetti nel 2011, 2015 o 2017 e in favore di altri soggetti;
- identici Frassinetti 2.5, Conte 2.6 e Bruno Bossio 2.10, che trasformano in graduatoria a esaurimento la graduatoria di merito del concorso per dirigente scolastico indetto nel 2017;
- identici Toccafondi 2.7 e Mollicone 2.11, che prevedono l’assunzione dei candidati risultati idonei nel concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017;
- Varchi 2.13, che prevede l’attivazione di un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi prima dell’immissione in ruolo dei dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso bandito nel 2017;
- Varchi 2.12, che prevede l’attivazione di procedure straordinarie di mobilità interregionale del personale dirigente scolastico per assicurare la copertura dei posti vacanti;
- identici Bucalo 2.31 e Aprea 2.32, che prevedono l’assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia svolto le funzioni amministrative, tecniche e ausiliarie (ATA) nelle scuole con contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore, nel complesso, a ventiquattro mesi;
- Bucalo 2.42, che prevede una disciplina a regime, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), precisando che gli idonei non assunti sono impiegati per supplenze annuali;
- Frassinetti 2.43, che permette l’assunzione di tutti i soggetti risultati idonei nel concorso per direttori dei servizi generali e amministrativi bandito nel 2018, secondo l’ordine di graduatoria e nel limite dei posti vacanti nei prossimi tre anni;
- Mugnai 2.01, che reca disposizioni ordinamentali in materia di convitti nazionali;
- Sasso 2.02, che abroga una disposizione del decreto-legge n. 98 del 2011, che pone limiti alla dotazione organica del personale ATA della scuola;
- Sasso 2.03, che estende anche agli educatori (insegnanti in servizio nel ruolo di educatori) il bonus per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo (cosiddetta «carta docente»);
- Testamento 3.02, che vieta la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione nelle scuole paritarie;
- Belotti 5.1, che abroga il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di formazione universitaria;
- Torto 5.3, che dispone l’equipollenza del diploma di specializzazione in musicoterapia ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM;
- Lacarra 5.4, che dispone che ai ricercatori universitari a tempo indeterminato si applica la tipologia contrattuale prevista dalla legge n. 240 del 2010 per i ricercatori a tempo determinato di tipo b);
- Fratoianni 5.5, limitatamente al comma 2-ter, che detta disposizioni per la chiamata di assegnisti di ricerca alla posizione di ricercatori a tempo determinato di tipo b);
- Belotti 5.7, che dispone che il MIUR, per finalità di trasparenza, rende noto annualmente il numero di contratti di formazione specialistica per medici non sottoscritti per rinuncia o per altra causa e che le somme risparmiate siano comunque destinate ai corsi di specializzazione medica;
- Belotti 5.6 e 5.10, che chiariscono, con norma di interpretazione autentica, che ai professori e ricercatori universitari è consentito lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali;
- Frassinetti 5.02, che abroga l’articolo 24 della legge n. 240 del 2010, ripristinando così la figura del ricercatore a tempo indeterminato;
- identici Frassinetti 5.03 e Aprea 5.08, che prevedono misure per la valorizzazione del personale delle università, mediante l’aumento della componente variabile del trattamento accessorio;
- Rossi 5.012 e Tuzi 5.013, che dettano disposizioni per la regolamentazione del sistema di accreditamento di corsi di laurea con particolari attività pratiche e di tirocinio, con specifico riguardo al corso di laurea in scienza dell’educazione e della formazione;
- Rossi 5.011, che detta disposizioni di tutela dello studente universitario che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza;
- Belotti 5.05, che estende alle istituzioni dell’AFAM l’ambito di applicazione della norma (articolo 23 della legge n. 240 del 2010) che consente alle università di stipulare contratti per l’insegnamento;
- identici Frassinetti 5.01 e Aprea 5.07, che dettano disposizioni per il reclutamento di personale nelle istituzioni dell’AFAM;
- Fratoianni 5.010, che detta disposizioni in materia di reclutamento dei docenti di prima fascia delle istituzioni dell’AFAM;
- Fratoianni 5.09, che, per le sole istituzioni dell’AFAM, differisce la data di decorrenza del divieto (di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001) per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative;
- Tasso 5.014, che dispone che i docenti titolari di diritto in seguito a sentenza passata in giudicato sono inseriti in coda alle graduatorie nazionali a esaurimento per l’attribuzione di incarichi nelle istituzioni dell’AFAM;
- Bruno Bossio 6.14, che, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, prevede che si valuti anche il servizio prestato presso i centri di formazione professionale;
- Murelli 7.04, che reca novelle alla legge quadro n. 104 del 1992, prevedendo un diritto di scelta della sede in favore delle persone disabili o dei genitori che li assistano quando assunti presso enti pubblici;
- identici Miceli 7.01 e Longo 7.03, che differiscono la data di decorrenza dell’obbligo di inserire nelle graduatorie dei docenti scolastici solo personale in possesso dell’abilitazione all’insegnamento;
- Ubaldo Pagano 7.02, che estende ai servizi per la prima infanzia il bonus per la frequentazione di asili nido previsto dall’ordinamento in favore di bambini con patologie croniche gravi.
Tutti gli emendamenti della maggioranza
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Decreto scuola: inammissibili 280 emendamenti ultima modifica: 2019-11-20T04:44:02+01:00 da