Decreto Sostegni, fino al 30 giugno assenza lavoratori fragili equiparata a ricovero ospedaliero ed escluso dal periodo di comporto

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 20.3.2021.

Gilda Venezia

Via libera da parte del governo al Decreto Sostegni. Per la scuola vengono stanziati 300 milioni di euro.

Vengono subito previsti: 150 milioni di euro aggiuntivi per lo svolgimento di attività extracurriculari volte a favorire il recupero delle competenze di base e promuovere la socialità dei ragazzi; un aumento di 150 milioni del Fondo per il funzionamento delle scuole, per la sicurezza delle scuole e il potenziamento della didattica a distanza Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e degli enti di ricerca.

BOZZA TESTO DECRETO

Fondo a tutela dei lavoratori fragili

L’articolo 15 del Decreto Sostegni prevede l’aumento fino a circa 150 milioni di euro del fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato.  Il provvedimento si inserisce all’interno di una cornice legislativa che già nel corso degli ultimi mesi aveva previsto degli interventi per i lavoratori fragili, cioè quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela.

Sono stati prorogati, fino al 30 giugno 2021, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19,  le disposizioni in merito: l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità sarà equiparata al ricovero ospedaliero.

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);

2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Si legge nella relazione tecnica che la quantificazione dei costi tiene conto della platea dei lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire della misura ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei alcuni fattori: percentuale delle attività scolastiche svolte secondo la modalità della didattica a distanza (DAD) e, in quanto tale, non incompatibile per gli insegnanti  “fragili”; giorni di interruzione per festività pasquali o per termine dell’anno scolastico che avviene, in relazione ai diversi gradi delle scuole, in generale nel mese di giugno (prudenzialmente considerato comunque nell’interezza), secondo un calendario diversificato a livello regionale.

Periodo di comporto

L’art 15 comma 1 chiarisce che l’eventuale assenza per malattia, qualora non si possa svolgere il lavoro agile, esclude tale assenza dal periodo di comporto della malattia.
Pertanto, come si legge nella relazione tecnica, al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, si è ritenuto necessario prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.

Pertanto, al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, si è ritenuto necessario prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.
Va considerato, infatti, – continua la relazione del decreto – che in assenza di una precisa disposizione di legge, fa fede quanto previsto nei singoli CCNL, molti dei quali – per l’appunto – prevedono che l’assenza per malattia, ancorché giustificata da ricovero ospedaliero, sia computata ai fini del periodo di comporto. A titolo esemplificativo, ciò avviene per metalmeccanici, sanità pubblica, docenti, personale ATA, chimici, turismo, terziario della grande distribuzione, industria alimentare del settore carni, pubblici esercizi ristorazione e turismo ed altri ancora.

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Decreto Sostegni, fino al 30 giugno assenza lavoratori fragili equiparata a ricovero ospedaliero ed escluso dal periodo di comporto ultima modifica: 2021-03-20T21:41:28+01:00 da

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