– Siamo in una situazione emergenziale, mai conosciuta nell’Italia repubblicana, e per diversi aspetti si sta navigando alla giornata. Dovrebbe essere il buon senso a prevalere, ma non sempre è così, e lo strumento della didattica a distanza sta diventando un boomerang per come gestito in tanti casi.
L’attività didattica è stata sospesa, la didattica a distanza non è attività didattica ordinaria
I DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno chiaramente affermato che sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado”. Le scuole non sono state chiuse, ma l’attività didattica ordinaria è stata sospesa. Lo stesso DPCM ribadisce anche che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” . Ed è lo stesso MIUR nelle sue FAQ ricorda in cosa consiste la sospensione dell’attività didattica: “La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate”.
Stiamo parlando di due fattispecie diverse, un conto è l’attività didattica ordinaria, che è stata sospesa, o meglio interrotta, un conto è quella a distanza. D’altronde è stato specificato anche dalle FAQ del MIUR che l’anno scolastico nel caso di mancato raggiungimento dei 200 giorni è da ritenersi valido causa forza maggiore. Cosa sta invece succedendo in una pluralità di casi? Che da un lato ha dirigenti scolastici che impongono l’attività didattica a distanza con tanto di metodologie, cosa assolutamente illegittima, dall’altro che hai i docenti che in tanti casi si stanno comportando come se si fosse in presenza di una sorta di attività didattica ordinaria, cosa incomprensibile e che sta creando malumori e problemi. Si stanno in tanti casi riempiendo ogni giorno i ragazzi di compiti, per non parlare delle fotocopie o prove e quant’altro da stampare, con ulteriori oneri per le famiglie e anche qui si potrebbe aprire un capitolo a parte, e le famiglie in questo momento sono in estrema difficoltà, sotto stress e devono improvvisarsi docenti per assistere i propri figli. In sostanza si sta trasferendo a casa la didattica ordinaria quasi come se si fosse a scuola.
Sbagliato imporre metodologie didattiche, la scelta è individuale o collegiale
La nota MIUR U.0000278.06-03-2020 ribadisce che “È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante”. Il D. Lgs 165/2001 fino alla legge 107/2015 e tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico siano esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. L’art. 7 del T.U della scuola (Dpr. N. 297/ 1994) al comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto(..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. La libertà d’insegnamento quale libertà individuale che costituisce un valore costituzionale (art. 33 comma 1 Cost.),e che detti principi costituzionali trovano conferma negli artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (D.Lgs. n. 297 del 1994 ) non è stata soppressa. Imporre metodologie didattiche è contro la legge, e bisogna riflettere se si possa essere presenti anche innanzi alla fattispecie dell’abuso d’ufficio nella misura in cui si arrecano ai docenti dei danni ledendo la libertà d’insegnamento.
La didattica a distanza per il coronavirus e quella domiciliare
La didattica a distanza non è normata in generale, salvo che per alcune casistiche, come quella per l’istruzione domiciliare, che prevede delle garanzie importanti a tutela dei docenti e dello studente. Il Vademecum per l’istruzione domiciliare del 2003, riporta delle indicazioni importanti che potrebbero essere valutate per una futura regolamentazione della didattica a distanza. Innanzitutto si rileva come il progetto debba essere necessariamente “approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto, in apposite sedute d’urgenza previste dal dirigente scolastico, ed inserito nel POF. L’istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola di provenienza, attraverso le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica, secondo la previsione contenuta nell’art. 28 del CCNL comparto scuola 2002/2005 (che rimanda agli artt. 30 e 31 del CCNI 31/8/99) e le misure del compenso orario lordo di cui alla Tabella 5 allegata al medesimo CCNL”. E si ribadisce che “una attenzione particolare andrà posta all’uso delle tecnologie informatiche e telematiche, per consentire eventualmente lezioni per le materie non oggetto del servizio. Saranno da privilegiare, infine modelli didattici che favoriscano la comunicazione attraverso diversi linguaggi e la progettualità interdisciplinare. Per attivare momenti di comunicazione a distanza, chat, videoconferenza, aula virtuale per la costruzione di pagine web condivise, è disponibile il sito portale tematico(…)”.
Delle circolari applicative (A00DRLA – Registro Ufficiale Roma, 26 ottobre 2016 USR Lazio) rilevano che “Il servizio di scuola a domicilio interessa e coinvolge le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale (con esclusione della scuola dell’infanzia) e si propone di garantire il diritto all’apprendimento nonché di prevenire le difficoltà degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, durante l’anno scolastico In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso dei genitori e su loro richiesta, predispone un progetto di Istruzione domiciliare secondo la procedura e i documenti che saranno di seguito precisati. Tale progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore, da parte dei docenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, per un monte ore massimo così previsto: · Scuola primaria: massimo 4/5 ore settimanali in presenza · Scuola secondaria di 1^ grado: massimo 5/6 ore settimanali in presenza · Scuola secondaria di 2^ grado: fino a 6/7 ore settimanali in presenza Il progetto dovrà essere”.
Come si può vedere tutela sia il personale scolastico che lo studente. Si tratta di un percorso condiviso, non c’è nulla di imposto, si evitano situazioni di sovraccarico e di caos.
Se l’attività didattica è stata sospesa, perché procedere a dare dei voti?
“Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.
Lo stesso MIUR nella sua circolare dell’8 marzo riconosce la possibilità di dare dei voti in queste circostanze. Rientra giustamente nella libertà d’insegnamento, ma i criteri da osservare dovranno essere quelli definiti all’interno della scuola e visto che non si possono fare le lezioni in modo ordinario, visto che è difficile riuscire ad avanzare con i programmi scolastici, stante il fatto che non si è nelle condizioni oggettive di poter rispettare i pieni parametri dei criteri di valutazione deliberati collegialmente, sarebbe opportuno non provvedere a conferire alcuna valutazione in questa fase emergenziale, anche se questa ipotesi è contemplata da delle indicazioni ministeriali. L’auspicio, insomma, è che possa prevalere il buon senso. Si sta rischiando un cortocircuito fenomenale tra carichi di lavoro intensivi per i docenti, per gli studenti e per le famiglie. Una riflessione su tutto ciò andrebbe fatta. Il 3 aprile è ancora lontano, e a dirla tutta non è neanche detto che questa situazione emergenziale finisca il 3 aprile.
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