di Alvaro Belardinelli, La Tecnica della scuola, 14.3.2020
– Si può davvero fare didattica a distanza? Si può insegnare (e apprendere) senza contatti diretti studenti/docenti, avvalendosi degli stessi schermi elettronici cui i ragazzi sono collegati “H24”? O la didattica a distanza è un palliativo, un sussidio, una coperta (corta) per tamponare (a breve) l’impossibilità dell’incontro in aula, perché gli alunni non dimentichino tutto quanto hanno appreso?
Didatticamente efficace?
Proviamo a rispondere prima di tutto dal punto di vista didattico.
Tutti i docenti sanno quanto sia difficile tener viva l’attenzione dei propri allievi persino in presenza: il docente efficace è quello che mette in campo tantissime energie — proprio come fa un attore sulla scena — a questo scopo. E, mentre spiega, ha modo di controllare il “feedback”: ossia la risposta degli alunni alla propria azione didattica. Per questo una classe non dovrebbe contare più di 15-20 allievi: proprio per permettere al docente una relazione di empatia e dialogo con tutti, e con ognuno individualmente. Cosa già di per sé difficilissima nelle attuali classi-pollaio di 30 alunni, con temperature tropicali da marzo a novembre. Come si può ragionevolmente immaginare che ciò possa verificarsi in videoconferenza?
Curare con uno schermo la dipendenza da schermo?
Tutti constatiamo quanto frenetico sia il rapporto dei nostri ragazzi con cellulari, tablet e computer, e quanto la loro attenzione sia continuamente disturbata da notifiche di messaggi, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, dalla tentazione del giochino elettronico, del video musicale, o peggio; e quanto tutto ciò si traduca (persino negli adulti) in disattenzione cronica, cronicizzata superficialità ed incapacità di approfondire, di formulare domande, di concepire curiosità non dettate da impulsi emotivi e compulsivi. Non lo diciamo noi: lo confermano studi scientifici di noti psichiatri, neurologi e psicologi.
Non parliamo poi delle verifiche “online”. Nessun docente serio le prenderebbe minimamente in considerazione, vista la facilità con cui qualunque alunno potrebbe giovarsi di aiuti esterni per rispondere a eventuali malaugurate interrogazioni via web o — peggio — prove scritte da inviare al docente da casa. Verifiche di tal fatta non avrebbero alcun valore legale, esponendo i docenti (e i Dirigenti che le avallassero) a contestazioni legali anche gravi.
Non tutti possono pagarsela
C’è infine da aggiungere l’aspetto socioeconomico della questione: molti alunni provengono da situazioni di disagio, di svantaggio, di povertà. Ben lo sanno quei docenti che non frequentano solo i Licei della Roma “bene” e della Milano “da bere”. Dunque, mentre la didattica in presenza è per tutti, la didattica a distanza non lo è; e non si può certo tollerare che insegnamento e valutazione siano fruibili solo da chi ha i soldi per i “device” e per la connessione. Infatti molte famiglie stanno già protestando.
Può essere imposta?
Naturalmente è auspicabile che, in momenti di emergenza come l’attuale, i docenti s’impegnino comunque per stimolare i ragazzi da casa, aiutandoli a non deconcentrarsi, a non mollare, a non perdere l’abitudine allo studio. Però gli stessi docenti devono esser liberi — come Costituzione e leggi dettano — di scegliere metodi, mezzi e strumenti per farlo.
Orbene, poniamo che un Dirigente voglia esser più realista del re e imporre, in nome del DPCM, sia l’attività didattica a distanza, sia gli strumenti, i metodi i mezzi per realizzarla. Può farlo?
Per capire la risposta a questo quesito basta consultare la normativa, che è molto chiara e non necessita dell’esegesi di raffinati biblisti. Infatti, la didattica tramite strumenti informatici a distanza non esiste nel mansionario previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei docenti, né è mai stata tra gli obblighi previsti dalla funzione docente. Essa può esser svolta solo su base volontaria (come tutte le attività aggiuntive), e rispettando gli accordi tra Dirigente Scolastico e Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’istituzione scolastica. Infatti l’articolo 4 della Legge 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”, norma di primo livello nella gerarchia delle fonti normative) vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Il comma 2 di detto articolo stabilisce che «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (…) possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali».
I docenti ce la stanno mettendo tutta, ma devono essere liberi
Ciò significa che stiamo incitando gli insegnanti a riposarsi in questo periodo di sospensione dell’attività didattica? Ribadiamo: no davvero! Anche perché sarebbe una battaglia persa: i docenti lavorano per senso del dovere e per passione, malgrado i salari da fame e le vessazioni cui sono costretti da decenni. Quel che ci preme ribadire è la libertà d’insegnamento, fondamentale per il progresso civile della nazione, come ben sapevano i Padri costituenti che l’hanno sancita nella nostra Carta fondamentale. La quale non può venir messa nel surgelatore ogniqualvolta sorga un’emergenza.
Gravissimo sarebbe constatare che la democrazia va in vacanza a seguito di motivi emergenziali. E, per quanto noi cittadini siamo tenuti a rispettare i provvedimenti miranti a tutelare la salute comune, niente è più alto della Costituzione, che tutela il comune futuro.
Ma torneremo presto sull’argomento.
- CORONAVIRUS – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
- IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONEREGOLE SUGLI SPOSTAMENTILE FAQ UFFICIALI
- LA MAPPA DELLA SITUAZIONE IN ITALIA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Didattica a distanza: soluzione definitiva o (es)temporaneo palliativo? ultima modifica: 2020-03-15T04:45:52+01:00 da