Didattica Digitale Integrata per gli alunni con bisogni educativi speciali: chiarimenti del ministero

Obiettivo scuola, 25.10.2020.

Nota prot. 1927 del 25 ottobre 2020.

Gilda Venezia

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato ai dirigenti scolastici la nota n. 1927 del 25 ottobre 2020 con cui si accompagna l’attuazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) firmato ieri.
In particolare si precisa che:

  • Per le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche del primo ciclo l’attività didattica resta in presenza.
  • Per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale integrata è incrementata, secondo le nuove disposizioni, ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore.
  • Particolare attenzione, nell’attuazione della misura, sarà posta agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e altri bisogni educativi speciali (BES).

Con riferimento a quest’ultimo punto la nota ricorda che vanno applicate puntualmente le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89(Linee Guida sulla Didattica digitale integrata) e nell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134 (Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi).

LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida sulla DDI prevedono una particolare attenzione per gli alunni più fragili.

Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare.
Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie!
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe”.

 

ORDINANZA RELATIVA AGLI ALUNNI E STUDENTI CON PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI

Gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, la cui condizione sia certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli studenti suddetti è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:

a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;

b) consentono a tali studenti, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;

c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata.

d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche; e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto; f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI;

g) favoriscono il rapporto scuola – famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;

h) ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;

i) valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

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Didattica Digitale Integrata per gli alunni con bisogni educativi speciali: chiarimenti del ministero ultima modifica: 2020-10-26T05:45:01+01:00 da
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