di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 25.10.2016
– Il dimensionamento scolastico, che determina l’accorpamento di diversi istituti anche di diverso ordine e grado, continua ad essere motivo di ansia e preoccupazione per i docenti che potrebbero subire conseguenze relativamente alla loro titolarità.L’accorpamento di scuole precedentemente autonome può avere due conseguenze per graduatoria interna e titolarità dei docenti:
- I codici meccanografici delle singole scuole o indirizzi riuniti in una singola istituzione scolastica rimangono differenziati
- Le singole scuole o indirizzi accorpati in un unica istituzione scolastica vengono identificate da un unico codice meccanografico
Nel primo caso le graduatorie interne rimangono distinte per ogni scuola o indirizzo e i docenti conservano la titolarità nella specifica scuola o indirizzo facente parte dell’istituzione scolastica creata in seguito all’accorpamento, nel secondo caso le graduatorie interne sono unificate e i docenti risulteranno titolari nell’istituzione scolastica che comprende le diverse scuole o indirizzi accorpati.
Parlando di istituzioni scolastiche che comprendono più scuole o indirizzi si fa riferimento agli Istituti Comprensivi (IC) per quanto riguarda scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria I grado, o agli Istituti di Istruzione Superiore (IIS) per quanto riguarda la scuola Secondaria II grado.
L’istituzione degli IC e degli IIS in seguito a dimensionamento scolastico, è stabilito nel D.P.R. n. 233/98 dove nell’art.2 comma 2 si stabilisce che gli istituti scolastici, per acquisire o mantenere la personalità giuridica, “devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l’ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali”.
Questi indici possono essere ridotti in presenza di specifiche realtà territoriali, come stabilisce il comma 3 del succitato articolo: “Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo”
I provvedimenti di accorpamento vengono, quindi, adottati in base a quanto stabilito dalla normativa citata e considerando le modifiche stabilite, in relazione agli indici numerici di riferimento, dal Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha portato a 600 per gli istituti secondari di secondo grado e a 1000 per i nuovi istituti comprensivi il numero minimo di studenti per il riconoscimento dell’autonomia.
Nell’art.19 comma 4 del DL 98/2011 si stabilisce, infatti, che “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Nel comma 5 del succitato articolo si precisa inoltre che “Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.
Se le singole scuole non raggiungono gli indici di riferimento stabiliti dalla normativa viene, quindi, stabilita l’unificazione di scuole di diverso ordine (scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) in Istituti Comprensivi o l’unificazione di istituti secondari superiori di tipologie e indirizzi diversi (licei, tecnici, professionali, ecc.) in Istituti di Istruzione Superiore.
Tali unificazioni sono stabilite nel comma 6 dello stesso articolo 2 succitato: “Per garantire, nel territorio, la permanenza di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d’utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore”
Le istituzioni scolastiche unificate in seguito a dimensionamento costituiscono, in ogni caso, un’unica istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, a prescindere dall’unificazione o meno dei codici meccanografici distintivi di ogni scuola o indirizzo facente parte dell’Istituto (IC o IIS)
Nei Bollettini Ufficiali pubblicati dal MIUR e dai singolo USP e USR con l’elenco delle scuole statali di ogni ordine e grado, per ogni IC o IIS ,al fine di dare il maggior numero di informazioni al personale interessato, vengono riportate, dopo le informazioni anagrafiche ad esso relative, tutte le sedi da esso dipendenti con relativo comune di ubicazione.
Nella maggior parte dei casi le singole scuole sono identificate da codice meccanografico autonomo e, in questo caso, i docenti conservano la titolarità nella specifica scuola o indirizzo a prescindere dal fatto che appartenga ad un IC o ad un IIS.
In tali casi nei bollettini ufficiali si verifica quanto segue:
1 – Le denominazioni degli istituti appartenenti ad Istituti Comprensivi sono seguite dalla dicitura “associata ad Istituto Comprensivo” e di seguito è riportato il codice meccanografico dell’istituto di riferimento. I codici degli Istituti Comprensivi sono evidenziati sul Bollettino Ufficiale mediante la dicitura “Istituto Comprensivo” e, dopo le informazioni anagrafiche, sono contraddistinti dall’ulteriore dicitura: “non esprimibile dal personale docente”
2- Le denominazioni degli istituti appartenenti ad Istituti d’Istruzione Superiore sono seguite dalla dicitura “associata ad Istituto d’Istruzione Superiore” e di seguito è riportato il codice meccanografico dell’istituto di riferimento.
I codici degli istituti d’Istruzione Superiore sono evidenziati sul Bollettino Ufficiale mediante la dicitura “Istituto d’Istruzione Superiore” e, dopo le informazioni anagrafiche, sono contraddistinti dall’ulteriore dicitura: “non esprimibile dal personale docente”
Se, invece, il dimensionamento determina anche l’unificazione del codice meccanografico, la titolarità del docente sarà nell’istituto IIS o IC (per il quale sarà chiaramente prevista la distinzione tra i diversi ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado) con conseguente unificazione delle graduatorie interne.
L’indicazione specifica dei codici meccanografici nei Bollettini ufficiali delle scuole statali risulta, quindi, determinante al fine della definizione degli organici e della predisposizione delle graduatorie interne di istituto per i docenti titolari.
L’unificazione del codice determina conseguentemente organico unico e unica graduatoria interna.
Le graduatorie e gli organici delle singole scuole o indirizzi facenti parte dello stesso istituto rimarranno distinti solo in presenza di codici meccanografici diversi per ogni scuola o indirizzo.
Nella predisposizione delle graduatorie interne i Dirigenti scolastici dovranno tener conto di quanto stabilito dagli uffici scolastici e dai Bollettini ufficiali del MIUR e non potranno essere stilate graduatorie unificate in presenza di codici meccanografici distinti per ogni scuola o indirizzo e ogni docente conserverà la titolarità in una specifica scuola o indirizzo facente parte dell’istituto, senza possibilità di incrociare o unificare le graduatorie per una stessa classe di concorso in fase di definizione di eventuali esuberi.
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Dimensionamento scolastico e graduatorie interne di istituto, dove risulta la titolarità del docente? ultima modifica: 2016-10-25T16:03:43+02:00 da