di Dino Caudullo, La Tecnica della scuola, 13.8.2020.
Diplomati magistrale e immissioni in ruolo con riserva.
Anche in occasione delle operazioni di immissione in ruolo per il prossimo anno scolastico 2020/2021, i docenti inseriti in Gae con riserva in virtù di provvedimenti cautelari emessi nei procedimenti giudiziari riguardanti i diplomati magistrale, potranno essere assunti a tempo indeterminato “con riserva”.
Dopo le due note pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, salvo improvvisi sviluppi, l’esito dei giudizi pendenti sarà molto probabilmente negativo, con il conseguente depennamento dalle Gae e la risoluzione degli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati.
In questi giorni, dopo la pubblicazione delle istruzioni operative allegate al DM 91 dell’8 agosto, si è diffusa una certa apprensione nei ricorrenti che, in base alla collocazione in Gae, seppur con riserva, si trovano in posizione utile per l’immissione in ruolo.
La preoccupazione deriva dalle previsioni dell’art.399 comma 3-bis del D.Lvo 297/94, a mente del quale “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
Sul punto, in merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, le istruzioni operative sulle immissioni in ruolo per l’a.s. 2020/2021 raccomandano una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa.
Le note precisano che “Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli PQM, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato”.
In linea più generale, e quindi con riferimento a tutti gli aspiranti, anche quelli inseriti a pieno titolo in Gae, le note poi precisano che “L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato. La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato”.
Ciò posto, con particolare riferimento ai diplomati magistrale inseriti in Gae con riserva, che dovessero essere immessi in ruolo nelle imminenti operazioni, a nostro parere, considerato che l’assunzione verrebbe effettuata “con riserva” e verrebbe revocata in seguito a decisione negativa sul ricorso pendente, la previsione di cui al citato art.399 comma 3-bis del D.Lvo 297/94 che prevede la cancellazione (dopo il superamento dell’anno di prova) da tutte le graduatorie (comprese le Gps) non dovrebbe trovare applicazione nei loro riguardi.
Una corretta interpretazione della disposizione di cui trattasi impone, infatti, di tenere conto della clausola di riserva che verrebbe apposta al contratto a tempo indeterminato, rendendo quindi “provvisoria” l’assunzione e suscettibile di revoca in caso di esito sfavorevole del ricorso pendente.
A conferma di detta tesi, si pone peraltro la possibilità riconosciuta dall’OM 60/2020 ai diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva di essere inseriti nelle GPS (“i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”).
Pertanto, se i docenti già immessi in ruolo con riserva hanno potuto chiedere l’inserimento nelle GPS, sarebbe illogico e contraddittorio depennare i nuovi immessi in ruolo con riserva.
Qualora poi l’amministrazione dovesse comunque procedere al depennamento da tutte le altre graduatorie, ivi comprese quelle del concorso straordinario del 2018 e le Gps, a nostro parere detto depennamento dovrebbe ritenersi illegittimo e andrebbe contestato nelle sedi competenti.
Anche in occasione delle operazioni di immissione in ruolo per il prossimo anno scolastico 2020/2021, i docenti inseriti in Gae con riserva in virtù di provvedimenti cautelari emessi nei procedimenti giudiziari riguardanti i diplomati magistrale, potranno essere assunti a tempo indeterminato “con riserva”.
Dopo le due note pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, salvo improvvisi sviluppi, l’esito dei giudizi pendenti sarà molto probabilmente negativo, con il conseguente depennamento dalle Gae e la risoluzione degli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati.
In questi giorni, dopo la pubblicazione delle istruzioni operative allegate al DM 91 dell’8 agosto, si è diffusa una certa apprensione nei ricorrenti che, in base alla collocazione in Gae, seppur con riserva, si trovano in posizione utile per l’immissione in ruolo.
La preoccupazione deriva dalle previsioni dell’art.399 comma 3-bis del D.Lvo 297/94, a mente del quale “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
Sul punto, in merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, le istruzioni operative sulle immissioni in ruolo per l’a.s. 2020/2021 raccomandano una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa.
Le note precisano che “Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli PQM, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato”.
In linea più generale, e quindi con riferimento a tutti gli aspiranti, anche quelli inseriti a pieno titolo in Gae, le note poi precisano che “L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato. La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato”.
Ciò posto, con particolare riferimento ai diplomati magistrale inseriti in Gae con riserva, che dovessero essere immessi in ruolo nelle imminenti operazioni, a nostro parere, considerato che l’assunzione verrebbe effettuata “con riserva” e verrebbe revocata in seguito a decisione negativa sul ricorso pendente, la previsione di cui al citato art.399 comma 3-bis del D.Lvo 297/94 che prevede la cancellazione (dopo il superamento dell’anno di prova) da tutte le graduatorie (comprese le Gps) non dovrebbe trovare applicazione nei loro riguardi.
Una corretta interpretazione della disposizione di cui trattasi impone, infatti, di tenere conto della clausola di riserva che verrebbe apposta al contratto a tempo indeterminato, rendendo quindi “provvisoria” l’assunzione e suscettibile di revoca in caso di esito sfavorevole del ricorso pendente.
A conferma di detta tesi, si pone peraltro la possibilità riconosciuta dall’OM 60/2020 ai diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva di essere inseriti nelle GPS (“i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”).
Pertanto, se i docenti già immessi in ruolo con riserva hanno potuto chiedere l’inserimento nelle GPS, sarebbe illogico e contraddittorio depennare i nuovi immessi in ruolo con riserva.
Qualora poi l’amministrazione dovesse comunque procedere al depennamento da tutte le altre graduatorie, ivi comprese quelle del concorso straordinario del 2018 e le Gps, a nostro parere detto depennamento dovrebbe ritenersi illegittimo e andrebbe contestato nelle sedi competenti.
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Diplomati magistrale, il Ministero preannuncia i depennamenti ultima modifica: 2020-08-13T06:17:55+02:00 da