Diplomati magistrali, MIUR: nessun effetto immediato, chiesto parere ad Avvocatura

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 5.1.2018

– La decisione assunta in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017 non ha effetti immediati su tutte le situazioni giuridiche soggettive dei diplomati magistrali o dei controinteressati.

Lo ha chiarito il Miur, con un comunicato del 5 gennaio, richiamando anche il contenuto del verbale dell’incontro di ieri con le OO.SS.

La funzione della decisione del CdS è assicurare che i giudici amministrativi interpretino in maniera uniforme la normativa, in occasione delle future sentenze e tenuto conto che in passato vi erano stati diversi orientamenti giurisprudenziali.

In attesa dei nuovi giudizi di merito, che si uniformeranno necessariamente alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Ministero fa sapere che, per poter ottemperare correttamente alla sentenza, ha analizzato tutte le situazioni giuridiche e di fatto esistenti e consolidate, con particolare riferimento alla concreta gestione delle graduatorie e dei rapporti di lavoro che nel frattempo si sono instaurati con le e i docenti già inseriti (seppure con riserva) nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento).

Inoltre, il MIUR ha anche chiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato sulle corrette modalità di esecuzione della sentenza.

Il comunicato di oggi contiene anche un’altra precisazione: la sentenza n. 11 del 2017 del Consiglio di Stato riguarda i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro il 2001/2002, che non risultavano inseriti nelle Graduatorie permanenti all’atto della loro trasformazione in Graduatorie ad esaurimento nel 2007 e che recentemente hanno proposto ricorsi per ottenere comunque l’inserimento nelle citate GAE. In merito a tali ricorsi, il Consiglio di Stato ha deciso che tale richiesta tardiva di inserimento nelle GAE non ha fondamento giuridico.

La sentenza non ha invece alcun impatto, né immediato né futuro, sui diplomati magistrali, già di ruolo o ancora oggi iscritti nelle GAE, che risultavano già iscritti nelle Graduatorie permanenti nel momento in cui la legge n. 296 del 2006 le ha trasformate in Graduatorie ad esaurimento. Questi ultimi, infatti, per essere inclusi nelle GAE, avevano dovuto conseguire o l’idoneità in un concorso pubblico per titoli ed esami o frequentare e superare un corso straordinario finalizzato al conseguimento dell’idoneità per la scuola elementare o dell’abilitazione per la scuola materna, corso destinato esclusivamente a coloro  che erano in possesso del diploma magistrale o di scuola magistrale e di determinati requisiti di servizio.

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Diplomati magistrali, MIUR: nessun effetto immediato, chiesto parere ad Avvocatura ultima modifica: 2018-01-06T07:27:34+01:00 da
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